L’uso di metodi di pagamento tracciabili

L’uso di metodi di pagamento tracciabili

La seconda disposizione dettata dal legislatore per assicurare la tracciabilità è l’imposizione dell’obbligo di pagamento solo mediante mezzi di pagamento “tracciabili”. La ragione è ovvia, l’obbligo del conto corrente dedicato sarebbe reso del tutto inefficace se fosse possibile aggirarlo pagando ad. es. in contanti invece che su quel conto.

Quali sono gli strumenti tracciabili

Con il termine “strumenti tracciabili” si intendono i bonifici bancari, quelli postali, la Ri.Ba. (ricevuta bancaria elettronica). Anche altre modalità di pagamento, come quelle degli istituti di moneta elettronica, sono ammissibili purchè sia possibile riportare nelle disposizioni di pagamento i codici CIG e CUP e l’ente che riceve o eroga il denaro conservi tali indicazioni per almeno 10 anni, per esibirle agli inquirenti in caso di indagini o semplici controlli.

Ammissibilità degli assegni

Gli assegni bancari sono ammessi solo se:

  • il pagamento effettuato con assegno è destinato a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali o destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche

  • questi soggetti non sono in grado di accettare pagamenti su un conto corrente (o altro conto di pagamento);

  • il conto su cui vengono tratti gli assegni sia un conto “dedicato”;

  • gli assegni siano muniti della clausola “non trasferibile”

    Tutte queste condizioni devono sussistere contemporaneamente; non è invece necessario che sugli assegni vengano riportati i codici CIG e CUP.

    Chi è tenuto a tracciare i pagamenti

L’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili si rivolge sia alla PA che effettua il pagamento che alle imprese che devono effettuare pagamenti all’interno della “filiera”.

Con questo termine si intendono, come già accennato, i fornitori, i subappaltatori, i cottimisti, i subcontraenti dell’appaltatore e in generale tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di realizzazione dell’opera a qualunque titolo, anche per fornire servizi di tipo intellettuale. La tracciabilità quindi non si limita alla ‘stazione appaltante’ e all’impresa che si è aggiudicata l’appalto, ma si estende anche a coloro che hanno a che fare con quest’ultima per fornirle materiali o prestazioni necessarie a realizzare l’opera.

Anche sulla definizione di filiera vi sono molte casistiche e particolarità, per cui vi rimando alle FAQ e alle linee guida dell’Autorità Anticorruzione per ogni dubbio.

 

Segue: l’indicazione dei codici CIG e CUP

 

 

 

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