Cos’è la CU e quando va fatta

Cos’è la CU e quando va fatta

I funzionari amministrativi che non hanno la fortuna di avvalersi di studi esterni di commercialisti o gestione paghe devono provvedere da soli alle denunce fiscali. Oggi vedremo cos’è la CU e quando va fatta.

AVVERTENZA: questa materia è estremamente complessa e variegata, impossibile da riassumere in poche righe. Chi legge è tenuto a controllare l’applicabilità effettiva di questo articolo alla sua situazione concreta, facendo riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

 

La CU o Certificazione Unica (ex CUD) è il documento fiscale che i sostituti d’imposta devono predisporre per certificare i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e i redditi “diversi” che hanno corrisposto nell’anno appena concluso.

Questo documento deve essere:

  • predisposto, utilizzando un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da soggetti privati (ma che producano alla fine un file conforme alle specifiche dell’Agenzia)
  • trasmesso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità digitale
  • consegnato al percipiente i redditi, in modalità cartacea o digitale

Le scadenze

Ogni anno l’Agenzia rende noti i termini entro cui questi adempimenti vanno compiuti. Per il 2023 le scadenze sono:

  • il 16 marzo 2023 (termine PERENTORIO) per la trasmissione telematica delle CU nei casi ordinari e per la consegna ai percipienti. La consegna può essere cartacea o telematica ma in quest’ultimo caso deve essere possibile documentare che la consegna è avvenuta. Dal 2021 il termine per la trasmissione e per l’invio coincidono.
  • il 31 ottobre 2023 per la trasmissione telematica delle CU contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi “precompilata”. Il 31 ottobre non è una data casuale, è il termine di presentazione del c.d. “modello 770”, a cui la CU è strettamente legata
  • 12 giorni dalla richiesta del dipendente per la consegna, in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999)

Le sanzioni

Il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, del D.Lgs. 158/2015 e del D.Lgs. 151/2015 prevedono sanzioni pesanti a carico del sostituto d’imposta che non rispetta il termine (un approfondimento interessante, qui) per l’invio telematico:

Casistica Sanzione
CU errata trasmessa entro il 16 marzo, quindi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni (21 marzo) Nessuna sanzione
CU errata trasmessa entro il 16 marzo poi corretta e nuovamente trasmessa dopo i 5 giorni ma entro 60 giorni dal termine 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta
CU omessa, tardiva o errata 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica

Sono tenuti all’invio del flusso telematico i datori di lavoro pubblici e privati, chi si è avvalso di collaboratori autonomi e occasionali o minimi forfetari, chi ha corrisposto provvigioni o redditi diversi. In particolare:

  • Chi  nel 2022 ha corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
  • Chi nel 2022 ha corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi all’Inail
  • Chi ha corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad es. le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
  • Chi è titolare di posizione assicurativa INAIL (comunica i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto) tenuto ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l’obbligo di denuncia nominativa
  • Tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici inclusi i soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

I dipendenti pubblici gestiti da NOIPA ricevono la CU direttamente attraverso NOIPA, che provvede a predisporla per tutti i sostituti secondari. Questi ultimi quindi non dovranno preoccuparsi di inviare la CU per la parte lavoro dipendente, a patto di aver comunicato  a NoiPA i c.d. “compensi fuori sistema”

Visto che ricado in questa casistica, negli articoli che seguiranno illustrerò la predisposizione di una CU che non tiene conto della sezione dedicata ai redditi da lavoro dipendente.

ATTENZIONE! Se siete nella mia situazione e non avete operato ritenute d’acconto nel 2022 potreste comunque essere tenuti a predisporre la CU! Nel 2023 infatti è previsto che si debbano indicare nella CU anche i compensi erogati a contribuenti “minimi e forfetari” oltre ai pagamenti a seguito di pignoramenti, espropriazioni ecc.

Vediamo ora come fare la Certificazione Unica 2023

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11 Comments

  1. Non riesco ad aprire – dopo averlo scaricato – il software per la “compilazione” delle Certificazioni Uniche 2018. Mi può dire qual è il problema del mio computer? Ne sarei grato se può aiutarmi nella risoluzione di questo mio problema tecnico. La ringrazio.

    Antonio
    1. E’ impossibile fornire un aiuto senza vedere che errori dia il computer, e in ogni caso sarebbe più qualificato a rispodere un informatico. Io comunque il sw non l’ho scaricato, ho cliccato sul link e ho scelto di eseguirlo direttamente invece che salvarlo. In teoria in questo modo Java dovrebbe fare tutto da solo, ma so che non sempre funziona. Mi dispiace ma non saprei che altro dire.

      FunzionarioAmministrativo
  2. Molto interessante, sono DSGA facente funzione da settembre 2017, per obbligo di servizio, la DSGA uscente è andata in pensione; quindi è tutto nuovo il mio lavoro, mi occupavo di alunni e didattica.
    La materia è vasta e senza riferimenti è un buco nero.

    Grazie

    Emanuela
    1. Grazie a lei. Il blog è pensato proprio per provare a dare una mano a colleghi in difficoltà. Purtroppo spesso il passaparola e l’arte di arrangiarsi sono le uniche armi a nostra disposizione. Se non ci aiutiamo tra noi…

      FunzionarioAmministrativo
    1. Certamente. Dentro NoiPA, nella sezione ‘compensi fuori sistema’ c’è una voce nel menu per le interrogazioni, mi pare si chiami “consultazione fuori sistema” (non posso verificare perchè NoiPA è offline per qualche giorno). Da lì si può vedere cosa risulta nel database: o tutto quanto risulta inserito per ogni persona, o dettagliatamente ogni singolo inserimento per ogni persona. Non ricordo se si possono vedere anche gli inserimenti fatti da altri enti a persone del nostro ente, mi pare di no.

      FunzionarioAmministrativo
  3. Buongiorno e grazie per il suo lavoro.
    Ho due domande che vorrei porle in merito alla CU 2018.
    La prima è relativa alla scadenza della trasmissione 7 marzo o 31 ottobre.
    In realtà che cosa si intende per “redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi “precompilata”. ?
    Seconda domanda, relativamente alla compilazione del cu.
    Uno dei miei collaboratori che lo scorso anno ha lavorato con me, ha svolto due prestazioni occasionali, una solo con R.A., l’altra con R.A. e versamento di contributi.
    per quanto riguarda la seconda prestazione, nella c.u. devo compilare anche il quadro riguardante i dati previdenziali?

    Grazie.

    Francesco
    1. Buongiorno. La scadenza dipende da cosa si deve comunicare con la CU. Se solo i famosi “redditi esenti…”, la scadenza è il 31 ottobre; se non sono i “redditi esenti…” era il 7 marzo. Cosa siamo poi questi redditi esenti o non dichiarabili con precompilata, non essendo commercialista la rimando a questo articolo che mi pare attendibile: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24748-doppia-scadenza-per-l-invio-della-certificazione-7-marzo-e-31-ottobre.html
      Sulla seconda domanda, se lei ha operato la trattenuta ed effettuato il relativo versamento, direi proprio di sì

      FunzionarioAmministrativo

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