Il RASA-responsabile anagrafe unica stazione appaltante

Il RASA-responsabile anagrafe unica stazione appaltante

Abbiamo già visto cos’è l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e per quali fini è stata creata. Ho anche accennato al fatto che ogni stazione appaltante è obbligata dall’art. 33-ter del D.L. 179-2012 ad iscriversi all’AUSA, ma l’iscrizione una tantum non è sufficiente.

I dati presenti sull’AUSA infatti devono essere aggiornati almeno una volta all’anno, pena la nullità di diritto degli atti compiuti dopo la data in cui l’aggiornamento doveva essere effettuato. Vediamo allora come funziona concretamente l’AUSA e come si effettua l’aggiornamento dei dati. Iniziamo parlando del soggetto che è materialmente tenuto ad effettuare questo adempimento, il RASA.

Il RASA

La responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell’AUSA, nonché dell’aggiornamento annuale dei dati è attribuita al “RASA”, ossia il “responsabile anagrafe stazione appaltante”. L’accesso al servizio AUSA è riservato infatti ai soli utenti per i quali la stazione appaltante ha attivato questo profilo.

Un soggetto può ricoprire il ruolo di RASA anche per due (o più) stazioni appaltanti, ma deve avere attivo un profilo “RASA” per ciascuna di esse.

Per la procedura di creazione dei profili sul sito ANAC, vi rimando a questo articolo. La procedura è la stessa che per la creazione di un profilo RUP, salvo per il fatto che si deve scegliere il ruolo di RASA.

Lo stato delle stazioni appaltanti in AUSA

Per vedere se il RASA ha svolto il suo lavoro, bisogna andare sul sito ANAC nella sezione “Ricerca AUSA” ed inserire il codice fiscale o la denominazione della stazione appaltante che intendiamo verificare.

Se la stazione appaltante è presente nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ma i suoi dati anagrafici non sono stati verificati in AUSA, si troverà nello stato “censita”.

A seguito della verifica dei dati anagrafici ovvero della verifica, aggiornamento o conferma di tutti i dati da parte del RASA, la stazione appaltante si troverà nello stato “attiva”.

Dopo la scadenza del termine per l’aggiornamento annuale dei dati, la stazione appaltante sarà nello stato “senza aggiornamento” e tornerà nello stato “attiva” solo dopo l’aggiornamento/conferma dei dati da parte del RASA.

A seguito della chiusura della stazione appaltante da parte del RASA (ad es. per soppressione, fusione con altre, ecc.), sarà nello stato “chiusa”. Potrà tornare allo stato “attiva” solo mediante un intervento dell’amministratore del sistema (ANAC).

Se la stazione appaltante è “attiva”, potrà operare sui sistemi ANAC ad es. chiedendo CIG ecc. e potrà legittimamente bandire gare d’appalto. Se il RASA non aggiorna i dati entro la scadenza del termine e quindi la stazione appaltante è “senza aggiornamento”, gli atti di stipula compiuti sono nulli, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012 e per i funzionari responsabili è prevista la responsabilità amministrativa e contabile.

Vediamo ora la procedura per l’aggiornamento annuale.

 

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18 Comments

    1. Se si riferisce ai 100 euro covid le segnalo questa risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, le suggerisco di chiedere ai colleghi di TuttoPA magari partendo dal forum o se ha fretta andando sul canale telegram dedicato al personale. Ci sono molti colleghi, tutti molto disponibili a darsi una mano. Forse anche sul canale youtube c’è qualcosa sul tema, ma prima proverei le altre due strade.

      FunzionarioAmministrativo
  1. Salve, può il responsabile dell’esecuzione dei contratti ricoprire l’incarico di RASA ? Oppure sussitono delle incompatibilità secondo quanto dettato dalle Linee Guida Anac ?
    ringrazio anticipatamente

    GIULIA
    1. Può essere chiunque, non ci sono qualifiche professionali prefissate. In alcuni enti è il dirigente, in altri l’ultimo degli addetti amministrativi, se non un informatico.

      FunzionarioAmministrativo
    1. No, nessuna norma la prevede (non è una delle professionalità per cui spettino i famosi “incentivi”). Tuttavia nulla vieta che venga inserito tra gli obiettivi del lavoratore o tra i suoi progetti di “produttività” e simili. E’ pur sempre un incarico formale e che rileva all’esterno.

      FunzionarioAmministrativo
    1. Non è previsto alcun requisito specifico per la nomina (titoli di studio, livelli o altro) quindi ogni ente si organizza come meglio ritiene incaricando chi vuole. Non è espressamente previsto l’obbligo di accettare l’incarico, ma se il dirigente ritiene immotivato il rifiuto può ribadirlo, e a quel punto rifiutarsi di svolgere l’incarico potrebbe dar luogo a sanzione disciplinare.

      FunzionarioAmministrativo
    1. Non ci sono incompatibilità di sorta, nè requisiti professionali o di inquadramento (funzionari, dirigenti o altro). Non lo dice nessuna norma, ma appunto per il fatto che nessuna norma dice che può essere nominato “solo chi…” può essere RASA chiunque.

      FunzionarioAmministrativo
  2. Salve, come R.A.S.A. può essere nominato chiunque, anche una persona esterna all’ente di riferimento? Si tratta nello specifico di un Ordine Professionale.

    Il ruolo del R.A.S.A. inoltre è rimasto invariato con il cambio della normativa relativa al codice degli appalti? Grazie

    Gaetano
    1. Il ruolo di RASA è invariato. Può essere nominata qualunque persona fisica, non un ente e direi proprio neanche un soggetto esterno all’ente. Non perchè lo vieti qualche norma, ma per ragioni di opportunità. Quel soggetto può di fatto paralizzare l’operatività dell’ente, se lo vuole!

      FunzionarioAmministrativo

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