I versamenti al fondo salva opere

I versamenti al fondo salva opere

Oggi parleremo di un argomento molto noto alle imprese ma meno alle stazioni appaltanti specie di piccole dimensioni (quelle che raramente appaltano somme cospicue), ossia i versamenti al fondo salva opere.

Cos’è il fondo “salva opere”

Il fondo “salva opere” è stato creato nel 2019 dall’art. 47 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (“decreto crescita”) a seguito di alcune crisi (fallimento e altre procedure concorsuali) di importanti imprese (in primis Astaldi) con molti grandi appalti aggiudicati. Queste imprese non potevano più pagare tutti i loro subappaltatori subfornitori ecc., e c’era il rischio concreto di fallimenti a catena nella filiera degli appalti.

Oltre all’impatto di questa situazione sul mondo del lavoro, il legislatore era seriemante preoccupato del rischio che molti appalti pubblici si bloccassero, quindi per cercare di scongiurare l’effetto domino ha escogitato una misura innovativa, appunto il “fondo salva opere”. Questo fondo è alimentato da uno stanziamento statale e dai versamenti delle stazioni appaltanti. Il Ministero per le Infrastrutture lo ripartisce poi tra i sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, in caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori (ovviamente, a patto che costoro chiedano di attingere al fondo -il D.M. 12 novembre 2019, n. 144 illustra sia le modalità di versamento che di domanda-)coprendo fino al 70% dei loro crediti nei confronti del committente in crisi, in base ad una graduatoria annuale.

L’efficacia del fondo è seriamente pregiudicata dalla scelta compiuta dal legislatore (art. 47 co. 1-sexies) per cui le disposizioni sul fondo ‘salva opere’  non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle citta’ metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni e dalla scarsità di risorse rispetto alla quantità di imprese in crisi, ma questa è la situazione.

Gli adempimenti contabili delle stazioni appaltanti

In questa sede tralascio gli adempimenti prettamente tecnici a cui sono tenute le stazioni appaltanti per certificare che effettivamente i subappaltatori, subfornitori ecc. vantino il credito dichiarato. Ritengo infatti che questa parte sia di competenza degli uffici tecnici e dei RUP più che dei funzionari amministrativi. Intendo invece illustrare gli adempimenti più strettamente contabili, anche perchè pochi ne hanno parlato.

Come vi dicevo, il fondo si alimenta grazie (anche) ai versamenti delle stazioni appaltanti (ripeto, non quelle locali). Come?

Tutto molto semplice. Le stazioni appaltanti sono tenute a versare al fondo un contributo pari allo 0,5 % del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario, nelle sole gare d’appalto:

  • di lavori con importo a base d’asta pari o superiore a 200.000 €
  • di servizi e forniture con importo a base d’asta pari o superiore a 100.000 €

Quindi, operativamente, una volta avvenuta l’aggiudicazione definitiva di uno di questi appalti, la stazione appaltante deve aggiornare il quadro economico dell’intervento inserendo lo 0,5% del ribasso del vincitore tra le somme a disposizione.

Il versamento vero e proprio deve poi avvenire sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato entro i 30 giorni successivi all’aggiudicazione.

Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

 

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2 Comments

  1. Buongiorno,
    scrivo per avere un chiarimento sul contributo dello 0,5% del valore del ribasso realizzato su gare afferenti:
    – lavori con base d’asta pari o superiore ad €.200.000,00
    – servizi e forniture con importo a base d’asta pari o superiore ad €.100.000,00

    Vorrei sapere se l’ambito di applicazione è riferito ai soli Lavori Principali o se (come presumo) si estende anche alle somme a disposizione del quadro economico.

    Nella seconda ipotesi chiedo se lo 0,5% deve essere trasferito su una specifica voce delle somme a disposizione o il versamento può essere effettuato mediante l’utilizzo della voce di SAD su cui il ribasso si è realizzato.
    Faccio questa domanda perché il trasferimento del ribasso su una specifica voce delle somme a disposizione comporterebbe continue variazioni al quadro economico (una per ogni aggiudicazione/ribasso) che per essere aggiornato sotto l’aspetto documentale, necessiterebbe di ripetute perizie di rimodulazione.
    Diversamente se il versamento venisse fatto mediante l’utilizzo della voce di spesa sul quale si è realizzato (fatta eccezione per l’appalto de lavori principali), il quadro economico si manterrebbe più stabile e sarebbe movimentato solo in occasione di Perizie redatte per l’effettiva necessità correlata alle lavorazioni.
    Grazie

    Francesco
    1. Visto che si parla di una percentuale del ribasso, io considero solo l’importo appaltato (lavori principali). Se come immagino le somme a disposizione non sono state messe a gara a mio avviso vanno ignorate. Se invece le somme a disposizione vengono anch’esse messe a gara via via, se superano le soglie indicate generano anche loro un importo da versare.
      Ma è solo il mio pensiero, purtroppo di questo ademèpimento si parla veramente poco.

      FunzionarioAmministrativo

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