Trasporti e Mod. 62 c.g. di contabilità ordinaria

Trasporti e Mod. 62 c.g. di contabilità ordinaria

Una delle caratteristiche distintive della contabilità “ordinaria” è che a fine anno le somme non spese dai funzionari delegati tornano automaticamente “a Roma” (mentre quelle delle contabilità “speciali” restano disponibili e possono essere spese subito senza dover fare nulla). Le disponibilità residue rimaste sugli ordini di accreditamento a fine anno, infatti, tornano al bilancio dello Stato salvo che il funzionario delegato non le abbia impegnate e quindi le richieda in tutto o in parte. Dando per scontato che l’impegno di spesa sia avvenuto, oggi vedremo cosa deve fare il funzionario delegato per chiedere di disporre nuovamente delle somme non spese a fine esercizio, ossia parleremo di trasporti e mod. 62 c.g. di contabilità ordinaria.

La distinzione in base ai capitoli

I capitoli di spesa si distinguono in tre tipologie a seconda del loro numero. Nel 2017 la numerazione è questa:

  • dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;

  • dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;

  • dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

Questa suddivisione può cambiare, per cui ogni anno bisogna fare attenzione alla circolare di chiusura della contabilità, che opportunamente ricorda la numerazione in vigore in quel momento.

A seconda del capitolo a cui si riferiscono gli ordini di accreditamento (OA) di cui si rivogliono i fondi bisogna seguire due diverse procedure, che hanno effetti diversi e devono avvenire in momenti diversi. Per gli OA relativi a capitoli in conto capitale è possibile “chiedere il trasporto” all’esercizio successivo. Per quelli di parte corrente, invece, occorre presentare gli elenchi “mod. 62 c.g.”. Vi sono casi eccezionali di capitoli per spese correnti trasportabili, e li indica sempre la circolare di chiusura.

I “Trasporti”

L’art.61 bis della legge di contabilità generale prevede che “gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale … rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all’esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.”

Concretamente tutto questo avviene mediante una unica lettera (da trasmettere via PEC) indirizzata dal funzionario delegato alla sua Tesoreria (la Banca d’Italia), in cui si indicano singolarmente gli OA per i quali è richiesto il trasporto, con il loro importo.

Nella pagina schemi e modelli è disponibile un modello, ma è solo un esempio. La richiesta infatti non deve necessariamente avvenire su una modulistica particolare (a differenza del mod. 62 che vedremo tra poco), purchè contenga gli elementi previsti.

Il trasporto può avvenire una sola volta per OA, salvo eccezioni particolari, e deve essere inoltrato alla Banca d’Italia i primissimi giorni dell’anno (la scadenza è fissata dalla circolare di chiusura e per il 2019 è stabilita al 10 gennaio) a pena di decadenza. A seguito della richiesta la Banca d’Italia lascia disponibili le somme richieste.

Nel giro di qualche settimana il Ministero dell’Economia e Finanze rende visibili queste somme su SICOGE e comunica da che data è possibile spenderle. Tutta questa procedura avviene rapidamente e di solito già nei primi giorni di febbraio è possibile ricominciare a usare le somme per cui era stato chiesto il trasporto. Attenzione, in questa prima fase gli OA sono resi visibili con i vecchi riferimenti e solo accompagnati dalla dicitura “trasporto provvisorio” (quindi per emettere un ordinativo l’OA si dovrà cercare indicando l’esercizio precedente!). In seguito la Ragioneria “riclassificherà” gli OA trasportati, ossia attribuirà loro nuovi numeri di registrazione (riferiti al nuovo esercizio), li riporterà tra i ‘residui’ e imputerà ad essi gli ordinativi eventualmente già emessi, il tutto senza che il funzionario delegato debba fare nulla. Da quel momento in poi sarà possibile trovare gli OA trasportati solo sotto il nuovo anno e il nuovo numero.

I “modelli 62 c.g.”

Gli OA emessi su capitoli di parte corrente non sono trasportabili con una semplice nota alla Banca d’Italia. Per essi occorre presentare il c.d. “Mod. 62 c.g.” (Elenco delle spese variabili, d’ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell’esercizio). Qui potete scaricarne un modello editabile.

In particolare, occorre predisporre un ‘mod. 62’ diverso per ogni OA di cui si chiedono le somme, indicando nel prospetto l’elenco analitico dei creditori e dei singoli importi che ciascuno di essi deve ricevere. Se poi tra le somme da pagare vi sono ritenute per ordinativi estinti, per quelle va predisposto un mod. 62 a parte.

A onor del vero la circolare del MEF afferma che i mod. 62 vanno predisposti “distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l’indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati”, per cui sembrerebbe possibile cumulare in un unico mod. 62 più OA dello stesso capitolo, semplicemente indicandoli. In realtà non è così. Solitamente l’impegno delle somme per i mod. 62 avviene (da parte degli U.C.B.) sul singolo OA, e comunque distintamente per piano di gestione, quindi a loro serve un mod. 62 per ogni OA. In casi particolari (quando l’OA è stato emesso su impegno e non ad impegno contemporaneo) non è così, ma che io sappia nessuno si è mai lamentato per aver ricevuto mod. 62 distinti per OA invece che raggruppati per capitolo, per cui raccomando di predisporli in questo modo anche se comporta più lavoro.

Come ho già detto, nel mod. 62 si devono indicare i singoli creditori e la ragione per cui sono state impegnate le somme; solo in via del tutto eccezionale è possibile indicare l’importo da pagare globalmente e non in modo analitico. Questo può avvenire ad es. quando le somme avanzate siano elevate e anche il numero dei creditori lo sia, così che “la compilazione analitica dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo”.

I mod. 62 non devono essere inviati alle Tesorerie, ma agli Uffici Centrali di Bilancio e al centro di responsabilità (ossia solitamente la Direzione Generale) che gestisce quel capitolo (a volte altre Direzioni Generali gradiscono riceverne copia comunque per loro esigenze, per quello rapportatevi con i vostri referenti). Solitamente l’ufficio periferico sa chi gli ha inviato le somme. In caso di dubbi basta interrogare Sicoge nell’interrogazione OA per FD, e guardare nel singolo OA nella tab “Dati OA” chi è il dirigente che ha apposto la “firma dell’amministrazione”.

Il termine per l’invio è opportunamente più ampio di quello dei trasporti, viene stabilito dalla circolare di chiusura del MEF e quest’anno è fissato al 31 gennaio 2019.

Le differenze tra trasporti e mod. 62 non si esauriscono qui. Mentre le somme trasportate sono disponibili entro neanche un mese, le somme chieste con i mod. 62 devono essere accreditati con nuovi OA, e solitamente questo avviene con tempi sensibilmente più lunghi perché le procedure che gli uffici centrali devono seguire sono molto più laboriose che per i trasporti. La norma prevede l’obbligo di accreditare quanto richiesto coi mod. 62 entro il 31 agosto, ma l’effettiva emissione degli OA dipende dalla disponibilità di cassa e quindi nei fatti può slittare oltre (nonostante il termine sia tassativo ho visto arrivare mod. 62 anche a distanza di anni, vero è che a volte arrivano anche entro marzo…).

Unica cosa che hanno in comune trasporti e mod. 62 è che si usano solo per la contabilità ordinaria e che -per ora- non è possibile inoltrarli tramite SICOGE.

Le differenze tra trasporti e mod. 62

Riassumendo, schematizzo le differenze tra i due metodi per ottenere il riaccredito di somme di CO avanzate a fine anno:

 

Trasporto

Mod.62

Presupposto:

Che le somme che si chiedono siano state impegnate

Che le somme che si chiedono siano state impegnate

Si usa solo per:

Cap. in conto capitale (salvo eccezioni)

Cap. per spese correnti

Termine:

Entro 10 gennaio

Entro 31 gennaio

Modalità:

Unica lettera sola per tutti i cap. con importo richiesto per ciascun OA

Un mod. 62 per ogni OA indicante singoli creditori e importi

Destinatario:

Tesoreria (Banca d’Italia)

UCB e DG competente

Effetti:

Somme (quasi) subito disponibili

Attendere emissione dei nuovi OA

 

 

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5 Comments

  1. Utilissimo e chiarissimo. Complimenti. Avrei una domanda. Quest’anno nulla è cambiato per la gestione dei Residui Passivi? Cioè faremo il 62 CG entro il 31.01.2020? Grazie in anticipo. Fto Un Funzionario Delegato…

    Giovanni Sparapano
    1. Purtroppo non so darle certezze perchè girano solo voci, nulla di ufficiale. Pare che quest’anno i mod.62 dovrebbero scomparire. Qualcosa però dovrà sostituirli, forse una specie di ‘trasporto’ telematico per riportarli nell’anno venturo, ma ancora non si sa nulla su come funzionerà in pratica. O magari fino a quando non saranno scaduti gli esercizi di conservazione dei residui la contabilità ordinaria sarà gestita come una specie di contabilità speciale che fu e i soldi resteranno disponibili anche a gennaio senza bisogno di fare nulla. Chissà… Lo scopriremo solo in autunno, temo.

      FunzionarioAmministrativo

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