Le pronunce ANAC di maggio e giugno 2024

Le pronunce ANAC di maggio e giugno 2024

Le pronunce ANAC di maggio e giugno 2024

Da quando ha preso avvio la digitalizzazione del ciclo degli appalti, ANAC si è dovuta concentrare sul funzionamento del nuovo sistema e sull’integrazione con le nuove PDA (piattaforme di approvvigionamento). Inevitabilmente, per concentrarsi su questi aspetti ha dovuto momentaneamente accantonare tutti gli altri temi di cui si occupava abitualmente, sebbene fosse sommersa da ogni sorta di richiesta di chiarimenti e pareri.

Ora, dopo vari mesi dall’avvio della digitalizzazione e con una situazione (relativamente) più tranquilla (anche se non è affatto vero che “il sistema sembra funzionare bene” come dicono), ha ripreso a rispondere a quesiti generali con una certa regolarità. In questo articolo vedremo allora le più recenti pronunce dell’ANAC in tema di contrattualistica e trasparenza.

La fine del periodo transitorio di qualificazione

In primo luogo, ANAC ha ricordato che il 30 giugno scade il periodo transitorio per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Come sapete, l’63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2024 aveva iscritto di diritto tra le stazioni appaltanti qualificate le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni, per evitare disastrosi blocchi dell’attività.

Questa qualificazione d’ufficio però non era definitiva. L’art. 9, comma 1 dell’All. II.4 del Codice stabiliva che al massimo questa iscrizione poteva durare fino al 30 giugno 2024. Questo termine non è stato prorogato da nessun milleproroghe, quindi dal 1 luglio queste stazioni appaltanti perderanno la qualificazione se nel frattempo non presentano una richiesta di qualificazione ‘normale’.

ANAC ha quindi ricordato che per qualificarsi il RASA di queste stazioni appaltanti deve accedere al servizio qualificazione, portarsi nella sezione “Le mie istanze” e presentare una nuova istanza di qualificazione ordinaria, per uno o entrambi i settori di interesse (due istanze separate se interessano sia i “lavori” che i “servizi e forniture”), utilizzando il tasto “AGGIUNGI”; quindi compilare i campi richiesti.

Per i punteggi relativi alle gare svolte si possono considerare anche le procedure affidate nel periodo di qualificazione con riserva.

Per i requisiti delle “competenze” i dati comunicati dal RASA dovranno essere riferiti alla data di presentazione dell’istanza.

Per i punteggi relativi alla “formazione”, i dati comunicati dal RASA dovranno essere riferiti al triennio precedente alla data di presentazione dell’istanza.

I contratti gratuiti

Un’altra importante presa di posizione dell’Autorità riguarda i contratti a titolo gratuito. Se infatti il Codice esclude questi contratti dal suo ambito di applicazione, l’ANAC glieli fa rientrare dalla finestra. Con un comunicato del 5 giugno, infatti, ha stabilito che è sì esclusa l’applicazione del dlgs. 36, ma non dei principi europei di legalità, trasparenza e concorrenza e di quelli italiani dettati dalla L. 241/90 (motivazione ecc.).

Di conseguenza, per adempiere a tali principi secondo l’Autorità rimangono necessari:

  • l’adozione di un provvedimento in cui si motiva la scelta di contrarre proprio con l’operatore scelto (sui seguenti punti: ragioni dell’affidamento, validità della prestazione offerta anche se a titolo gratuito, assenza di conflitti di interesse, rispetto della par condicio tra i potenziali contraenti, interesse pubblico sotteso alla prestazione resa, effettivo vantaggio conseguito dalla stazione appaltante)
  • la verifica dell’assenza in capo alla controparte delle cause di esclusione ex art. 94 e 95 dlgs. 36/2023 (quindi la verifica va fatta come se fosse un contratto oneroso)
  • la trasparenza dell’affidamento (v. infra)

La trasparenza in alcune fattispecie particolari

L’ANAC ha anche preso posizione rispetto a vari quesiti in merito al regime di trasparenza di alcune fattispecie particolari:

Per i contratti gratuiti, ha stabilito che vadano pubblicati in Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti quantomeno: la struttura proponente, l’oggetto dell’accordo/affidamento, l’affidatario/assegnatario, gli estremi della decisione di dare avvio alla procedura.

Per gli accordi tra amministrazioni ex art. 7, co. 4, d.lgs. 36/2023, ha stabilito che vadano pubblicati ogni sei mesi in Amministrazione Trasparente-Provvedimenti gli elenchi degli accordi conclusi nel semestre, indicando almeno il numero, la denominazione, l’oggetto del provvedimento e l’ufficio/struttura responsabile. Per questi accordi non serve il CIG.

Per gli appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo, ha stabilito che vadano pubblicati in Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti: struttura proponente; oggetto dell’accordo/affidamento; affidatario/assegnatario; importo ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore (oppure, anziché i soli estremi del provvedimento, il documento integrale). Non serve il CIG.

NB: non sono i casi in cui si affida a un soggetto (pubblico o privato) in monopolio, perchè in quest’ultima fattispecie il codice si applica in toto, con affidamento diretto o negoziata senza bando.

Per i contratti per l’acquisto di titoli e strumenti finanziari la trasparenza è assicurata pubblicando i bilanci (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa). Non serve il CIG.

Per gli altri contratti esclusi dall’applicazione del codice che però acquisiscono il CIG, (si veda la preziosissima tabella della delibera 584/2023), visto che avendo il CIG sono pubblicati nella BDNCP, l’ANAC chiede di pubblicare in Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti il link BDNC di ogni singolo contratto.

Per quanto riguarda la sezione Bandi di gara e contratti delle società in controllo pubblico, l’ANAC ha deciso che i dati in esse contenuti devono rimanere pubblicati di regola 5 anni partendo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione, ma la pubblicazione dovrà comunque permanere fintantoché non si possano ritenere esauriti gli effetti (ad es. se c’è proroga o rinnovo, il termine slitta); restano salvi eventuali diversi termini stabiliti dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Altre decisioni marginali

Per concludere: l’ANAC ha ribadito un’ovvietà, cioè che per i contratti d’appalto di servizi e forniture, durante la fase esecutiva  il direttore dell’esecuzione deve verificare la regolarità di svolgimento del servizio senza limitarsi a fare solo un riscontro finale nè senza muoversi solo se ci sono segnalazioni di disservizi da parte degli utenti.

Inoltre, l’Autorità ha avviato un sistema di accesso ai suoi portali che permette anche ad operatori stranieri o comunque privi di SPID/CIE di accedere, mediante un sistema di autenticazione a due fattori.

Infine, l’ANAC ha detto che da qui a fine anno si concentrerà sulla qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione (ricordiamo che fino a fine anno la qualificazione è unica per entrambi i profili, da gennaio si dovrà essere qualificati distintamente per ciascuno).

 

Per restare informati sui prossimi articoli, iscrivetevi alla newsletter!

Licenza Creative Commons

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.