Acquisti in rete PA. Mercato elettronico e Accordi quadro

Acquisti in rete PA. Mercato elettronico e Accordi quadro

Abbiamo visto in questo articolo cosa sono le convenzioni e il sistema dinamico di acquisizione nell’ambito del portale Consip AcquistinretePA. Ora vedremo cosa sono gli accordi quadro e il mercato elettronico.

L’accordo quadro

Come dice lo stesso portale Acquistinrete, l’accordo quadro (AQ) è uno strumento di contrattazione che stabilisce le condizioni base (prezzi, qualità, quantità) relative ad appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo.
Nell’ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l’Accordo è stipulato tra Consip e più di un operatore economico. Saranno poi le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di “Appalti Specifici”, a negoziare i singoli contratti personalizzati sulla base delle proprie esigenze.

Le convenzioni sono anch’esse degli accordi quadro. Tuttavia, nelle convenzioni le Amministrazioni si limitano ad emettere un ordinativo di acquisto, poichè i prezzi e le caratteristiche tecniche sono già stati fissati.

Nell’AQ propriamente detto invece le singole amministrazioni negoziano i singoli contratti che intendono appaltare, e quindi chiedono “rilanci” o comunque specificano più in dettaglio le prestazioni che desiderano. Non emettono ordinativi, ma effettuano vere e proprie gare (“appalti specifici”) seppur limitate nell’oggetto e nei partecipanti.

A differenza del Sistema dinamico di acquisizione, nell’accordo quadro la negoziazione non avviene con una molteplicità di soggetti “abilitati” in un certo bando, ma solo con quelli preventivamente individuati da Consip (quelli con cui ha concluso l’AQ).

In genere l’accordo quadro si usa per importi elevati.

Il Mercato Elettronico

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è senza dubbio lo strumento del portale Acquistinrete il cui utilizzo è più frequente da parte delle amministrazioni come delle imprese. La sua peculiarità principale è l’utilizzo solo per gli appalti sottosoglia.

In concreto, Consip pubblica uno o più bandi per una o più categorie merceologiche e le imprese si abilitano. Possono poi pubblicare le loro offerte caricando un ‘catalogo’ di prodotti con i relativi prezzi unitari, oppure aspettare richieste di offerta da parte delle PA. Per taluni bandi (es. quello sui ‘servizi’) il catalogo non esiste proprio.

Le amministrazioni possono usare il MEPA in diversi modi:

  • ordinando direttamente ad una ditta gli articoli che ha sul suo catalogo, ai prezzi offerti. Creano così un “ordine diretto di acquisto” (ODA) utilizzando il MEPA come userebbero un sito di ecommerce tipo Amazon o simili. Il catalogo è a tutti gli effetti un’offerta, l’ordine della PA l’accettazione dell’offerta e conclude validamente il contratto.
  • negoziando l’acquisto con una sola ditta: partendo da un prodotto offerto a catalogo, chiedono alla ditta una o più modifiche (nelle caratteristiche, nelle modalità di consegna, ecc.) e il relativo prezzo. L’impresa -sempre sul MEPA- fa la sua offerta economica e la PA, se la trova conveniente, la accetta. Questa è la cosiddetta “trattativa diretta” (TD)
  • negoziando l’acquisto con più ditte: la PA specifica cosa le occorre e con una “Richiesta di Offerta” (RdO)  invita più ditte, tra quelle abilitate in uno specifico bando, a presentare la loro offerta. E’ lo stesso portale a determinare la graduatoria, in base al prezzo migliore se la gara è al massimo ribasso, in base al calcolo dei ‘punteggi’ indicati dalla commissione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. L’amministrazione conclude il contratto caricando sul portale il “documento di stipula”.

Per una bella analisi delle affinità e differenze tra MEPA e SDA vi rimando a questo articolo su Agendadigitale.it

Se volete vedere come si avvia una RdO o una TD, invece, consultate questo articolo.

Dal 18 ottobre 2018 è obbligatorio l’uso di piattaforme telematiche per l’effettuazione di gare pubbliche, per cui l’uso delle RdO del portale Acquistinrete diventerà la regola per tutte le PA che non dispongano di una loro piattaforma telematica per le gare.

 

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