Il PNRR e la tempestività dei pagamenti

Il PNRR e la tempestività dei pagamenti

Il PNRR e la tempestività dei pagamenti

L’art. 33 del D.lgs. 33-2013 dispone che le P.A. pubblichino sul loro sito internet nella sezione ‘amministrazione trasparente’ un indicatore, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento. Questo indice viene pubblicato trimestralmente ed anche annualmente come riepilogo dei tempi medi di pagamento dell’intero anno.

Al di là del puro dato statistico-informativo, il valore che emerge dall’indicatore ha una valenza anche sostanziale. In un primo tempo (si veda la circolare 15-2015 della RGS) sono state introdotte sanzioni (fino al non rinnovo dell’incarico al dirigente e la responsabilità erariale anche per i funzionari) per chi non pagava entro i termini, poi la Legge 145-2018 (legge di bilancio per il 2019) è arrivata ad imporre addirittura degli accantonamenti in bilancio obbligatori a carico di quegli enti che non rispettano il  limite massimo dei 30 giorni di media e non riducono progressivamente il debito verso i fornitori.

Tanta severità è legata al fatto che il rispetto di tempi di pagamento da paese civile, da parte di tutti gli Stati membri, è uno degli obiettivi dell’Unione Europea da decenni. Nonostante le misure del paragrafo precedente però, l’Italia è rimasta inadempiente. Dopo svariati richiami e procedure di infrazione per i suoi tempi di pagamento eccessivi, nel 2020 l’Italia è stata infine condannata dalla Corte di Giustizia per i ritardi cronici con cui le sue P.A. pagano i fornitori.

In genere le condanne dell’Unione Europea le paga il Governo. Perchè questa condanna invece riguarda tutti noi?

Perchè dopo la condanna c’è stato un passaggio ulteriore: l’erogazione da parte dell’Unione Europea all’Italia delle somme previste dal PNRR è stata espressamente legata all’attuazione di una “riforma abilitante”, la Riforma n. 1.11 relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”.

Questa riforma (che per ora “riforma” assolutamente non è, piuttosto un generico impegno verso Bruxelles) prevede lo smaltimento dei debiti pregressi rispetto agli ultimi due anni e il rispetto dei 30 giorni medi di pagamento (60 per gli enti del SSN). Se questo non avverrà, secondo “milestones” ben precise concordate tra Roma e la Commissione, l’Italia non riceverà da Bruxelles le somme previste dal PNRR anche se gli altri parametri fossero stati rispettati!

Quindi, è lecito aspettarsi pressioni sempre più forti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze affinchè i tempi di pagamento vengano rispettati, i debiti smaltiti e -soprattutto- perchè tutto questo sia oggettivamente documentato attraverso la Piattaforma dei Cerditi Commerciali.

l’Italia si è impegnata verso l’Europa a risolvere i suoi problemi di ritardo nei pagamenti, ma come pensano al MEF di ottenere in un anno quello che non erano riusciti ad ottenere in dieci? Per il momento le uniche misure adottate sono contenute nella recentissima circolare n.17-2022 della Ragioneria dello Stato, che non sembra particolarmente innovativa nè particolarmente difficile da rispettare.

Questa circolare infatti  impone essenzialmente di:

  1. comunicare su AreaRGS lo stock del debito dei due anni precedenti (cosa che dovrebbe essere già stata fatta, perchè la comunicazione dello stock è un obbligo che esiste da anni per tutti gli enti)
  2. comunicare sulla PCC tutti i dati (pagamento, non liquidabilità ecc.) necessari a calcolare correttamente l’indicatore di tempestività dei pagamenti. Chi usa Siope+ o Sicoge deve solo verificare che non ci siano stati disallineamenti, perchè come sappiamo la comunicazione è automatica.
  3. avere un indicatore annuale rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dal D.Lgs. 231 del 2002 (ossia, un indice di tempestività dei pagamenti inferiore a 30)

La circolare chiarisce che se anche uno solo di questi obblighi non è rispettato, la P.A. dovrà adottare le “misure di garanzia” indicate dalla legge e meglio specificate nella circolare (ossia accantonare somme in un apposito “fondo di garanzia per i debiti commerciali”). Per assicurarsi che questo avvenga, il MEF impartisce precise istruzioni ai revisori dei conti e agli uffici di controllo affinchè verifichino l’effettivo adempimento di questi obblighi. Mi aspetto che se (quando) vedranno che queste misure non bastano, al MEF prendano provvedimenti drastici, ma per adesso è tutto qui.

Riassumendo, l’Italia si è assunta un impegno molto preciso nei confronti dell’Europa condizionandogli l’ottenimento delle risorse del PNRR, e stavolta pare fare sul serio nei confronti delle amministrazioni che non lo rispettano (sono anni che sulla carta questo obbligo di tempestività esiste, ma in base alle relazioni della Corte dei Conti molte P.A. non solo non rispettavano gli obblighi di tempestività, ma neppure quelli di comunicazione dei dati alla PCC). Tuttavia almeno per ora non mi pare che ci sia alcuna intenzione di capire perchè i tempi di pagamento non sono rispettati dalle P.A. che non li rispettano.

Sarò pessimista, ma secondo me fino a quando al MEF non cercheranno di capire perchè i tempi non sono rispettati (problemi di cassa? di personale? di procedure? corruzione?…) e non interverranno sulle cause, difficilmente riusciranno a risolvere i problemi solo ribadendo gli ordini e minacciando sanzioni.

Comunque sia, visto che della comunicazione dello stock ho già parlato (se non l’avete ancora fatta, provvedete!), resta da chiarire come calcolare l’indice di tempestività dei pagamenti per poter dimostrare che stiamo rispettando i tempi fissati dalla legge (o almeno che li stiamo riducendo). Lo spiegherò in un altro articolo.

 

 

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2 Comments

  1. Pretendono 30 giorni per il pagamento delle fatture e continuano a richiedere documentazione da allegare ai pagamenti che allunga tantissimo i tempi (vedi il casellario giudiziale).
    Mi domando: sarebbe troppo difficile fare in modo che sul Mepa le ditte vengano controllate a priori in modo che non sia ogni singolo ufficio a dover richiedere la documentazione (Visura camerale, Anac, durc, equitalia, art. 80 e casellario) credo che si ridurrebbero decisamente i tempi.

    Franca

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