Come effettuare la verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Come effettuare la verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Come abbiamo visto in un precedente articolo, la stazione appaltante prima di poter stipulare un contratto di appalto deve (tra le altre cose) eseguire tutta una serie di controlli, senza i quali l’aggiudicazione non può diventare efficace. Oggi vedremo come effettuare la verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, necessaria per verificare se l’impresa è stata condannata per reati commessi da suoi rappresentanti o preposti.

Il casellario di queste sanzioni è previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti. E’ tenuto dal Ministero della Giustizia (qui la pagina dedicata sul sito istituzionale).

Come effettuare la verifica

La richiesta del certificato delle sanzioni amministrative da reato non è consentita a chiunque ma è limitata solo all’azienda-ente interessato, all’autorità giudiziaria penale e alle stazioni appaltanti ed esercenti di pubblici servizi (solo il legale rappresentante dell’ente o suo delegato).

La procedura da seguire è molto semplice: basta compilare il “Modello 6B” che trovate nella pagina Schemi e modelli e inviarlo all’Ufficio del casellario giudiziale della nostra città. Il modello è in PDF, non è necessario ricopiarlo in word perchè i campi che potete ‘riciclare’ per più controlli sono veramente pochissimi, potete anche stamparlo e compilarlo a mano.

Come compilarlo: “Ente” è il soggetto che intendete verificare. La forma giuridica (spa, srl ecc.) è un dato essenziale. Se la partita IVA è diversa dal codice fiscale, dovete inserire entrambi.

Fatto questo, firmate digitalmente il file e inviatelo via PEC all’ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale della vostra città.

L’esito della verifica

La risposta viene trasmessa via PEC.

La verifica della presenza di sanzioni amministrative da reato è prevista dall’art. 80 co.5 lettera F) del D.Lgs. 50-2016. Se a carico dell’impresa che stiamo verificando non ci sono annotazioni, il controllo è concluso positivamente.

Se invece risultano sanzioni, si deve controllare se è stata comminata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o un’altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la PA, (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro) In tal caso, l’operatore deve essere escluso dalla procedura.

Il certificato ha una validità di sei mesi quindi se la stessa impresa vince un’altra gara nello stesso termine non è necessario fare una nuova verifica.

Per tornare alla pagina sui controlli dei requisiti di ordine generale, cliccate qui.

 

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7 Comments

  1. Buongiorno,

    il riferimento è il seguente articolo della L.241/90:

    Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

    1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

    Marco
  2. Buon giorno, secondo lei rientrano nelle fattispecie previste anche gli Studi tecnici associati?
    Fra l’altro ci sono studi associati in varie forme ammesse dalla Legge e, personalmente, non è che io le sappia distinguere bene l’una dall’altra.
    Nel caso specifico, hanno un CF di studio.
    Grazie
    geom. Gianni Regeni

    GIANNI

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