Come effettuare la verifica delle annotazioni sul casellario ANAC

Come effettuare la verifica delle annotazioni sul casellario ANAC

Come abbiamo visto in un precedente articolo, la stazione appaltante prima di poter stipulare un contratto di appalto deve (tra le altre cose) eseguire tutta una serie di controlli, senza i quali l’aggiudicazione non può diventare efficace. Oggi vedremo come effettuare la verifica delle annotazioni sul casellario ANAC, necessarie per valutare le cause di esclusione previste dall’art. 80 co.5 lettere A), C), C-bis), C-ter) (di recentissima modifica), F), G) ed H) del D.Lgs. 50-2016.

Il casellario è previsto dal Codice dei Contratti, in particolare dall’art. 213 co.10 ed è disciplinato da un regolamento e da linee guida dell’Autorità Anticorruzione.

Viene alimentato dalle stazioni appaltanti, che vi ‘annotano’ determinati comportamenti impropri delle imprese.

Come effettuare la verifica

La sua consultazione non è consentita a chiunque (non per niente si chiama “casellario delle annotazioni riservate”) ma è limitata solo alle SOA e alle stazioni appaltanti. Quindi, per prima cosa occorre essere registrati sul sito dell’Autorità e aver attivato il profilo “Consultazione casellario imprese” seguendo queste istruzioni.

Una volta ottenuta l’abilitazione, basta recarsi sulla pagine del casellario a questo link, e comparirà la maschera seguente:

casellario ANAC

Effettuate il login con le credenziali consuete e apparirà una pagina altrettanto semplice:

L’unica scelta è tra l’uscita e il link “Ricerca annotazioni”. Cliccandolo, appare una pagina ugualmente minimalista:

Come vedete, l’unico dato che viene chiesto è il codice fiscale del soggetto per cui si vuole effettuare la verifica. Bisogna scriverlo e cliccare aggiungi.

A questo punto basta cliccare “Esegui la ricerca” e l’Autorità ci comunicherà se a carico del soggetto non c’è alcuna annotazione o se ve ne sono, mostrandocele.

L’esito della verifica

Apparentemente questo è il controllo più semplice e rapido di tutti, ma non è così. Se infatti a carico dell’impresa che stiamo verificando non ci sono annotazioni, il controllo è concluso positivamente.

Qualora vi siao annotazioni, la questione si complica. Se infatti alcune annotazioni possono essere riferite a comportamenti talmente gravi da comportare senza alcun dubbio l’esclusione dell’impresa (si pensi alle false dichiarazioni in altre gare), possono esservi annotazioni più ‘sfumate’ o risalenti nel tempo. In questo caso è la stazione appaltante a doverle valutare e in questo giudizio non posso esservi d’aiuto perchè ogni situazione fa caso a sè.

Le linee guida 6 dell’Autorità danno indicazioni su come deve avvenire questa valutazione, ma lasciano comunque un ampio margine di discrezionalità alla stazione appaltante e prevedibilmente molti di questi giudizi vengono  impugnati. Rendendosi conto del problema e per cercare di orientare in modo più preciso gli uffici, il legislatore ha recentemente modificato l’art. 80 lettera C) (con il DL 135-2018) per provare a definire con maggiore dettaglio quali comportamenti delle imprese siano da considerare significativi, e quali soggetti siano oggetto delle verifiche.

In ogni caso quando si tratta di valutare se l’impresa abbia commesso un illecito professionale tale da comportare la sua esclusione dalla gara, le linee guida 6 prevedono che si apra un contraddittorio con l’impresa.

Un’ultima osservazione: non è prevista alcuna esportazione dell’esito della verifica sul casellario quando non vi sono annotazioni a carico dell’impresa. DI conseguenza per dimostrare di aver effettuato il controllo posso solo consigliarvi di stampare la schermata.

Per tornare alla pagina sui controlli dei requisiti di ordine generale, cliccate qui.

 

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8 Comments

  1. le verifiche ANAC vanno fatte sempre per ogni importo anche per appalto di servizi a professionista? si deve inserire il cod fisc della persona fisica e se è una associazione professionale ?

    SVEVA
    1. Non c’è un limite minimo al di sotto del quale si può prescindere dalle verifiche. Tuttavia l’ANAC nelle linee guida n.4 ha stabilito alcuni ‘alleggerimenti’ per importi particolarmente ridotti, perchè in certi casi sarebbero un appesantimento eccessivo del procedimento. Sulle verifiche ai professionisti (specie quelli legali) poi ci sono in corso alcune vertenze perchè ritengono di non essere soggetti alla disciplina del Codice. Detto questo, in assenza di deroghe espresse (di legge o linee guida) suggerisco di effettuare i controlli, probabilmente il casellario non restituirà alcun dato. Sui soggetti da controllare io indicherei il c.f. del soggetto giuridico e i legali rappresentanti come individuati ex art. 80 co.3 laddove applicabile.

      FunzionarioAmministrativo
  2. Quale validità temporale hanno le annotazioni ANAC? Se ho fatto un controllo a marzo su una impresa e faccio con lei un nuovo appalto a giugno devo ripetere la ricerca? grazie

    Giorgia
    1. Non hanno una validità precisa perchè in ogni momento qualcuno può annotare qualcosa. Quindi sì, va rifatto il controllo, e se lo ha fatto da poco può anche solo guardare se c’è qualcosa di più recente. Se non altro è una verifica veramente veloce. Più che altro, visto il principio di rotazione non dovrebbe fare appalti così ravvicinati alla stessa ditta…

      FunzionarioAmministrativo

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