Cos’è l’accesso civico generalizzato

Cos’è l’accesso civico generalizzato

State lavorando tranquillamente quando dal protocollo vi arriva una pratica con uno strano oggetto “Istanza di accesso civico generalizzato” (o magari “istanza FOIA”), una mail con cui uno sconosciuto chiede confusamente informazioni in possesso del vostro ufficio. Che fare?

A prima vista il richiedente non è un diretto interessato al procedimento su cui chiede notizie. La richiesta non è granchè precisa. L’istanza potrebbe essere considerata “esplorativa” e magari arriva pure da una mail semplice, non PEC.

L’istinto del funzionario è di archiviare tutto senza pensarci più di tanto, ma attenzione, sarebbe un errore! L’archiviazione sarebbe stata l’esito naturale e immediato fino a due anni fa. Adesso però c’è il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha introdotto l’art. 5 co.2 al decreto trasparenza D.Lgs. 33-2013, prevedendo il c.d. “accesso civico generalizzato”.

In estrema sintesi, adesso è possibile per chiunque chiedere alle pubbliche amministrazioni dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet, e l’amministrazione deve sempre pronunciarsi sulla richiesta.

Chiaramente non è possibile affrontare in modo accurato, nel poco spazio concesso da un blog, il tema delle differenze e affinità tra i vari tipi di accesso (accesso agli atti “tradizionale”, accesso civico, accesso civico generalizzato). Mi limiterò quindi a descrivere la procedura da seguire per evadere una istanza di accesso civico generalizzato.

Il richiedente

Per prima cosa, non date troppo peso al richiedente. La norma prevede che “chiunque” possa avanzare la richiesta. Non importa la nazionalità (può essere uno straniero), non interessa che il richiedente sia incensurato (non è il codice dei contratti!), non è richiesto che abbia un interesse diretto nei dati che chiede. A differenza dell’accesso ai dati “storico” infatti non serve una valida motivazione dell’istanza (basta la pura curiosità), nè un coinvolgimento diretto del richiedente nel procedimento su cui chiede notizie. Un residente a Napoli, pertanto, può benissimo chiedere i dati sugli incidenti avvenuti causa buche nelle strade di Milano.

Per chiarire al di là di ogni dubbio la questione, il co.3 dell’art.5 afferma: “L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente“.

L’unico limite è che la richiesta non sia anonima (v. la circolare 2-2017 del Dip. Funzione Pubblica)

I soggetti passivi

A meno che non lavoriate per un organo costituzionale o di rilievo costituzionale (a cui si applica una disciplina diversa), è quasi sicuro che anche il vostro ufficio ricada nell’ambito di applicazione dell’accesso civico generalizzato.

Questo istituto infatti riguarda le “pubbliche amministrazioni” come definite dall’articolo 1, co. 2 del D.Lgs. 165-2001 e quindi: tutte le amministrazioni dello Stato, incluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, tutti gli enti locali e loro consorzi e associazioni, le università, gli IACP, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici, tutti gli enti del SSN, il CONI, l’ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Inoltre si applica alle Autorità indipendenti e in quanto compatibile agli enti pubblici economici (SIAE ed Agenzia del Demanio) e agli ordini professionali.

Si applica altresì a soggetti privati quali talune associazioni e fondazioni, ma non affronterò questo aspetto perchè dò per scontato che voi miei lettori siate tutti dipendenti di PP.AA.

La forma

L’accesso civico generalizzato è stato istituito per dar vita a forme di “controllo diffuso” sull’operato della PA in funzione di contrasto alla corruzione. Per questo motivo l’amministrazione deve evitare ogni formalismo inutile nella presentazione delle istanze, ed anzi deve cercare di agevolare il più possibile il cittadino che desideri avanzarle.

Di conseguenza, se l’istanza è presentata ad es. alla PEC sbagliata, o all’ufficio sbagliato, non dovrà essere respinta ma inoltrata all’ufficio corretto (al massimo, se proprio il soggetto è radicalmente diverso, si può indicare l’ente in possesso dei dati invitando il cittadino a ripresentare a là la domanda). Non occorre indicare formule specifiche nè si può imporre l’uso di moduli particolari.

L’importante è che sia chiaro chi avanza la richiesta e cosa chiede.

Se il richiedente presenta una richiesta di “accesso agli atti” che non può essere accolta come tale ma sarebbe legittima come accesso generalizzato, va trattata come tale.

Segue: L’accesso civico generalizzato – 2

 

 

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