Il parere ANAC su servizi e forniture di somma urgenza

Il parere ANAC su servizi e forniture di somma urgenza

L’art. 163 co.1 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio”, prevede la possibilità di affidare l’immediata esecuzione degli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità entro il limite di 200.000 euro. Il co.6 dello stesso articolo equipara alla somma urgenza il verificarsi di emergenze di protezione civile (d.lgs. 1-2018).

Tutti i tecnici e gli amministrativi degli uffici appalti conoscono molto bene questi due commi, perchè consentono di derogare a tutte le procedure previste dal codice dei contratti. Non tutti però hanno letto fino in fondo l’articolo, e quindi non sanno che il co.9 prevede l’intervento dell’ANAC in occasione dell’affidamento di servizi e forniture di protezione civile.

Perchè ci riguarda

Inserito nel Codice forse a seguito degli scandali avvenuti in occasione dei terremoti del centro Italia e dei successivi interventi della protezione civile, questo comma è diventato di particolare attualità a seguito della pandemia di covid-19. Da marzo 2020 in poi, infatti,  moltissime PA si sono viste costrette ad effettuare ripetuti acquisti di beni (DPI, disinfettanti ecc.) e servizi (pulizie, disinfezioni…) in deroga alle procedure ordinarie, per far fronte all’emergenza. E moltissime hanno effettuato acquisti di importo molto elevato.

Ebbene, il co.9 prevede che qualora l’affidamento urgente di servizi e forniture superi i 40.000 euro e non vi siano prezzari ufficiali (quindi proprio la casistica in cui ci siamo trovati nel 2020), “gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità”.

Questa valutazione compete all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che è tenuta a renderla entro 60 giorni dalla richiesta.

L’imprtanza del parere di congruità risiede nel fatto che, ai sensi del co. 9, non è consentito pagare al fornitore più del 50% del prezzo stabilito, fino a quando non perviene la decisione dell’ANAC.

Come si chiede la valutazione all’ANAC

Al fine di supportare le stazioni appaltanti nella corretta formulazione dell’istanza e accelerare l’iter istruttorio finalizzato alla emissione del relativo parere, il 5  marzo 2021 l’Autorità ha precisato come formulare l’istanza stessa, predisponendo un modulo apposito. Il modulo e le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell’Autorità.

Il modello è molto semplice e schematico, e volto a illustrare la ragione dell’urgenza. E’ ragionevole pensare che per i primi affidamenti chiaramente legati alla pandemia l’onere di motivazione dell’urgenza per acquisti di mascherine, gel ecc.) sia assolto quasi in automatico. Per quelli successivi, la motivazione dovrà essere più circostanziata.

Al modello devono essere allegati obbligatoriamente:

  • offerta/preventivo
  • documentazione tecnica del bene
  • documentazione tecnica/capitolato del servizio o modalità dettagliate di erogazione dello stesso

così che l’ANAC possa capire di che cosa si tratta e se effettivamente il prezzo pattuito è congruo o meno. Inoltre, al fine di favorire lo svolgimento di una celere e completa istruttoria, è possibile (e sicuramente gradito) trasmettere anche:

  1. l’elenco delle imprese operanti sul mercato dei beni e servizi oggetto dell’affidamento (se conosciute);
  2. indicazioni in ordine alla  indagine di mercato eventualmente svolta prima dell’affidamento o alla avvenuta pubblicazione di una manifestazione di interesse, unitamente agli eventuali preventivi acquisiti e/o alle offerte ricevute;
  3. indicazioni circa la sussistenza di una situazione di esclusività nella produzione e/o distribuzione del bene e servizio da parte dell’affidatario;
  4. indicazioni circa la sussistenza di condizioni di complementarietà;
  5. indicazioni circa la sussistenza di eventuali beni e/o servizi presenti sul mercato analoghi/sostituibili a quelli oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere e le ragioni per cui la Stazione Appaltante istante non si è rivolta ai fornitori di tali  beni e/o servizi;
  6. indicazioni di eventuali affidamenti precedentemente disposti dalla Stazione Appaltante in favore del medesimo operatore economico o  di altri operatori economici ed aventi a oggetto i medesimi beni e/o servizi oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere o di beni e servizi analoghi/sostituibili;
  7. indicazioni di eventuali acquisti, se conosciuti, effettuati da altre Stazioni Appaltanti e aventi a oggetto i medesimi beni e/o servizi oggetto dell’affidamento per cui si richiede il parere o beni e servizi analoghi/sostituibili.

L’istanza con gli allegati va trasmessa all’ANAC via PEC.

La valutazione si conclude con un atto che stabilisce definitivamente il prezzo: o quello fissato dalla stazione appaltante è ritenuto congruo, o viene modificato dall’ANAC. In questo caso stazione appaltante ed affidatario sono tenuti ad adeguarvisi, fermi restando i metodi di ricorso ordinari avverso la decisione.

ATTENZIONE: negli affidamenti di somma urgenza per cui non è prescritto il parere obbligatorio di congruità, gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza devono comunque essere pubblicati sul sito internet dell’amministrazione e contestualmente (o comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza) trasmessi all’ANAC, con specifica indicazione dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Come sempre, l’omessa comunicazione di informazioni previste, è soggetta a sanzione (art. 213 co.13 D.Lgs. 50-2016).

 

 

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2 Comments

  1. Salve, può ritenersi somma urgenza la messa in sicurezza temporanea di un sito contaminato se l’inizio della procedura è iniziato da circa 6mesi a causa dell’abbandono degli operatori via via contattati?

    Giusi

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