L’anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

L’anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

Oggi vi parlerò dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), istituita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Dietro a questi orribili quanto oscuri acronimi si cela null’altro che l’elenco di tutte le stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale (i dati anagrafici delle stazioni appaltanti e dei loro rappresenti legali nonché informazioni classificatorie associate alle stazioni appaltanti stesse).

Perchè l’AUSA

Un osservatore superficiale potrebbe chiedersi a cosa serva un’anagrafe delle stazioni appaltanti, visto che –in teoria- lo Stato dovrebbe conoscerle tutte e da sempre (visto che rilascia loro i codici fiscali, accredita loro i fondi da impegnare, ecc.). In realtà non era così.

L’amministrazione pubblica italiana opera a vari livelli, dal grande Ministero agli enti territoriali, anche solo con poche decine di abitanti; vi sono società partecipate ed enti pubblici non economici; soggetti tenuti ad applicare la normativa sugli appalti in virtù della normativa europea sugli organismi di diritto pubblico; concessionari privati; soggetti aventi le forme giuridiche più varie, costituiti da stazioni appaltanti; articolazioni delle stesse stazioni appaltanti… Tutto questo ha prodotto negli anni una enorme confusione e -di fatto- la perdita del controllo su chi gestiva denaro pubblico, così che un numero significativo di soggetti sfuggiva ai controlli semplicemente perché non si sapeva che dovessero essere controllati.

Per porre rimedio a questa situazione il legislatore ha quindi creato l’AUSA, con l’art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Sviluppo-bis) affidandola ad ANAC, che la gestisce unitamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (a sua volta prevista dall’art. 62-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale) e imponendo a tutte le stazioni appaltanti di registrarsi.

L’obbligatorietà dell’iscrizione all’AUSA ha fatto emergere un numero altissimo di stazioni appaltanti (oltre 35.000 ad oggi), sorprendendo gli stessi addetti ai lavori che ne avevano voluto la creazione. Un numero simile di stazioni appaltanti infatti non ha eguali in nessun Paese europeo e pone molteplici dubbi sia in ordine alla professionalità dei soggetti che vi operano (non possono esserci esperti di appalti in ognuna!), sia alla loro efficienza, sia all’effettiva possibilità di controllarle tutte.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

Per questo motivo il legislatore con il D.Lgs. 50-2016 si è prefisso l’obiettivo della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, attraverso la loro qualificazione e centralizzazione obbligatorie: mentre tutte possono procedere autonomamente agli appalti “minori” (ossia l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro), per effettuare in autonomia gare di importo superiore le stazioni appaltanti dovrebbero essere “qualificate”, ossia possedere una sorta di patentino rilasciato da ANAC dopo una verifica sul possesso di adeguate capacità professionali e strutturali.

Ho usato il condizionale perchè questo obiettivo, sbandierato come uno dei cardini della riforma degli appalti, è rimasto tristemente inattuato. Gli artt. 37 e ss. del Codice infatti prevedono che i requisiti per ottenere la qualificazione siano indicati in un DPCM che non è stato mai emanato (lo schema di decreto in realtà esiste, ma non è mai stato approvato).

Le resistenze incontrate da questo progetto infatti sono state molto forti e sembra che per ora abbiano avuto la meglio. Da un lato infatti molti enti, sapendo di non potersi qualificare, temono di “perdere potere” perchè dovranno cedere la gestione dei loro appalti ad altri soggetti. D’altra parte c’è la legittima preoccupazione che i pochi soggetti qualificati non potranno gestire in tempi accettabili gli appalti per conto dei soggetti non qualificati (ed in effetti l’esperienza insegna che -già ora. senza la riduzione delle stazioni appaltanti- spesso passano anche sei mesi dalla trasmissione al soggetto concentratore di progetti e capitolati alla pubblicazione dei bandi). Dopotutto, se adesso gli appalti sono polverizzati tra 36.000 enti, è impensabile che soli 35 soggetti (questo era l’obiettivo) possano sostituirsi a loro senza paralizzare il sistema, senza massicce assunzioni di personale esperto in appalti.

AUSA come regime transitorio

Il legislatore, lungimirante, ha stabilito però (all’art. 2160 co.10 del D.Lgs. 50-2016) che nelle more dell’entrata in vigore della qualificazione obbligatoria, l’iscrizione all’AUSA sia condizione sufficiente a soddisfare i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Di conseguenza, ogni stazione appaltante è obbligata ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 179-2012, ad iscriversi all’AUSA, ma una volta adempiuto questo precetto può procedere ad effettuare autonomamente gare di qualsiasi importo, sempre che altre disposizioni normative non introducano limiti a questa facoltà (ad es. obbligo di ricorrere a centrali di committenza ecc.)

Attenzione però: non basta un’iscrizione una tantum! I dati presenti sull’AUSA devono essere aggiornati almeno una volta all’anno, pena la nullità di diritto degli atti compiuti dopo la data in cui l’aggiornamento doveva essere effettuato.

Vediamo chi può operare sull’AUSA e come si effettua l’aggiornamento dei dati che questa contiene.

 

 

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6 Comments

  1. grazie per le utili informazioni che di volta in volta ci fornisce, se posso avrei dei chiarimenti da chiedere in merito agli adempimenti di cui all’art. 4 DL 124/2019 s.m.i., in particolare chi è escluso dalle disposizioni citate? mi spiego meglio, io sono una dipendente ASl e al fine di ottemperare a quanto disposto ho inviato la richiesta dati ad alcune ditte affidatarie di servizi presso l’ASL che rientrano nella casistica prevista dalla norma, una delle ditte mi ha risposto che ai sensi della circolare 1/E dell’Agenzia delle entrate è esonerata ritenendo che, essendo la ditta in questione affidataria di un servizio da parte della P.A. ed essendo questa esonerata per motivi rintracciabili nell’attività istituzionali anche la ditta di conseguenza è esonerata dall’applicazione dell’art. 17-bis della L sopra menzionata. io credo ci sia un malinteso e che la ditta seppur affidataria di un servizio affidato da una PA non possa per tale ragione sentirsi esclusa dall’adempiere alle disposizioni .. è possibile avere maggiori ragguagli? grazie

    Patrizia
  2. Buongiorno,
    intuisco che l’articolo è piuttosto datato ma avrei una domanda. Se si lavora in un ufficio distaccato di una amministrazione (nel caso specifico una Corte di Giustizia Tributaria regionale che dipende comunque da un dipartimento ministeriale) e le gare ed affidamenti sono tutte ampiamente sotto soglia è necessaria la registrazione come AUSA del dirigente RUP? Per logica suppongo di no proprio per evitare una inutile proliferazione di profili. Ma in merito alle nuove disposizioni sulle qualificazioni delle stazioni appaltanti si sta leggendo di tutto.

    Complimenti per la chiarezza del sito.

    nico
    1. Chi non è registrato su AUSA non può appaltare nulla, neanche per 10 euro. La registrazione su AUSA è sempre obbligatoria per ogni stazione appaltante anche sottosoglia. Tutto sta a vedere se il suo ufficio è una stazione appaltante autonoma (con suo codice fiscale, risorse, potere di firma ecc) o solo parte di una stazione appaltante più grande. In sostanza: firma e paga il dirigente regionale o il capo dipartimento? Se la prima, deve registrarsi su AUSA

      FunzionarioAmministrativo

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