Gli effetti di una non regolarità contributiva su INARCASSA

Gli effetti di una non regolarità contributiva su INARCASSA

Abbiamo visto in un altro articolo i passaggi da seguire per chiedere la regolarità contributiva di un architetto o un ingegnere. Vediamo oggi gli effetti di una non regolarità contributiva su INARCASSA.

Una volta completato l’invio del modulo di richiesta, l’esito arriverà (solitamente) nel giro di qualche minuto via PEC sotto forma di lettera in pdf. In caso di mancato recapito della PEC, sarà spedito all’indirizzo dell’ufficio presente nell’I.P.A. tramite posta prioritaria.

Il risultato, come per un DURC, può essere o di regolarità o di non regolarità.

Esito positivo: regolarità

Nel caso che il professionista sia regolare, è tutto a posto e potremo -a seconda che la regolarità sia stata chiesta in fase di gara o di pagamento- ammetterlo alla gara, aggiudicargli l’appalto o pagare le sue competenze.

Esito negativo: non regolarità

Se il professionista non è regolare, invece potremmo avere un discreto problema. Preciso che con INARCASSA non mi è mai capitato, ma con un’altra cassa sì, (ne parlerò inun altro articolo) ed è stato assai antipatico da gestire.

Se siamo in fase di gara, la situazione è relativamente semplice: il RUP lo escluderà (o non stipulerà il contratto se in fase di aggiudicazione, o di affido diretto).

Se invece la situazione di non regolarità è intervenuta in un momento successivo alla stipula del contratto, l’effetto al massimo sarà patrimoniale. Il problema però è che l’art.30 del D.Lgs. 50-2016 che prevede che “la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi“, lo prevede espressamente per il solo caso di DURC irregolare e non per altre irregolarità.

Quindi ci troveremo con una non regolarità, ma l’intervento sostitutivo non è  previsto. Che fare?

L’intervento sostitutivo “consensuale”

INARCASSA ha delineato una procedura di intervento sostitutivo “amichevole”, col consenso del professionista: per prima cosa informa il professionista che una stazione appaltante ha chiesto di conoscere la sua regolarità contributiva, e che l’esito è negativo. Quindi, su autorizzazione del professionista, comunica alla stazione appaltante l’entità del debito.

A questo punto il RUP/dirigente dovrà scrivere a INARCASSA manifestandole l’intento di avvalersi dell’intervento sostitutivo in analogia a quanto previsto dalla legge per gli altri Enti previdenziali.

INARCASSA si dichiarerà disponibile a ricevere il pagamento e comunicherà le modalità per effettuarlo. Se una volta ricevuto il pagamento il debito risulterà estinto, rilascerà il certificato di regolarità, così potremo pagare in tranquillità al professionista l’eventuale somma residua.

Il diniego all’intervento sostitutivo

Il problema si pone se il professionista nega a INARCASSA l’autorizzazione a comunicare il suo debito o a ricevere il pagamento in sua vece. Questo può avvenire ad es. se è in lite con INARCASSA sull’importo dei contributi, o se ha urgente bisogno di liquidità.

Che fare? I funzionari più spicci pagheranno il professionista appellandosi alla lettera della norma, perchè l’intervento sostitutivo in questi casi non è un obbligo. Formalmente è corretto ma io lo sconsiglio, perchè in quest’epoca in cui la regola è “prima si pagano i debito derso Stato ed enti previdenziali”, limitarsi al mero dato formale significa esporsi a rilievi di Ragionerie poco preparate.

Chiaramente però facendo questo ci troveremo in uno stallo difficile da superare: fino a quando il professionista non estinguerà il suo debito, avremo i fondi bloccati (e rischieremo legittime contestazioni dal professionista).

Il mio consiglio è attendere, nell’auspicio che il professionista sistemi la sua situazione nel giro di qualche settimana (come nel caso di cui parlavo in precedenza). Se così non fosse -e il professionista vi dicesse chiaramente di non poterlo fare in tempi brevi-, vi suggerisco di sottoporre un quesito scritto ai vostri superiori o al vostro ufficio legale/Ragioneria dello Stato/Avvocatura dello Stato prima di procedere al pagamento.

Il tutto nell’attesa che tutti gli enti previdenziali vengano finalmente equiparati per quanto riguarda gli effetti della non regolarità.

 

Per restare informati sui prossimi articoli, iscrivetevi alla newsletter!

 

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

7 Comments

  1. Il diniego all’intervento sostitutivo:
    Il problema si pone se il professionista nega a INARCASSA l’autorizzazione a comunicare il suo debito o a ricevere il pagamento in sua vece. Questo può avvenire ad es. se è in lite con INARCASSA sull’importo dei contributi, o se ha urgente bisogno di liquidità.

    Che fare? I funzionari più spicci pagheranno il professionista appellandosi alla lettera della norma, perchè l’intervento sostitutivo in questi casi non è un obbligo.

    Può essere più esaustivo su questo punto?

    vincent
    1. Bè, il problema è che si deve sempre controllare la regolarità in tasse e contributi previdenziali prima di pagare chicchessia.
      Tuttavia, quando un soggetto non è in regola, che si fa? Per legge si deve avviare obbligatoriamente l’intervento sostitutivo solo per le irregolarità verso INPS e INAIL, per gli altri casi occorre il consenso dell’interessato per pagare la cassa previdenziale invece che lui.
      Se non lo concede, si deve aspettare che cambi idea o che ricompaia la regolarità (magari per un accordo tra la cassa previdenziale e il soggetto). Quindi la PA resta bloccata anche a lungo, e a volte questo significa perdere i fondi.
      Di fronte a questa situazione, qualcuno può essere (ed è) tentato di pagare il soggetto anche se irregolare. Ovviamente andrà incontro a rilievi di ragioneria e lamentele della cassa previdenziale… ma non c’è alcun obbligo di attivare l’intervento sostitutivo in quei casi (io consiglio comunque di aspettare, e non pagare soggetti irregolari)

      FunzionarioAmministrativo
  2. La verifica della regolarità contributiva mi pare che al momento sia disciplinata unicamente nell’ambito delle seguenti norme:
    -articolo 30 e articolo 80 del decreto integrativo 50/2016 laddove però limita questa verifica unicamente ai contributi previdenziali di competenza di Inps, Inail, cassa edile, da verificare attraverso l’acquisizione del DURC. Non contempla invece i contributi previdenziali dovuti da un libero professionista alla propria cassa di previdenza quali ad esempio quelli dovuti dagli ingegneri all’INARCASSA;
    -Articolo 48 bis del d.p.r. 600/1972 che attraverso il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un  pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
    Per quanto riguarda il debito previdenziale diverso da quello certificato dal DURC (Inps, Inail, Cassa Edile), quali ad esempio i contributi dovuti alla Inarcassa, non mi pare che possano trovare applicazione ne gli articoli 30 e 80, né l’articolo 48 bis, prima citati. La conclusione potrebbe essere quella che su queste irregolarità contributive nulla può essere fatto da parte della pubblica amministrazione, appaltante o pagatore di questi soggetti. Anzi, mi viene da pensare che il blocco del pagamento verso il libero Professionista, giustificato dalla predetta irregolarità contributiva, esponga il funzionario pubblico sia al rischio di vedersi contestare il pagamento di interessi passivi, spese legali, eccetera, per il mancato/tardivo pagamento della parcella, nonché, non lo escluderei a priori, al rischio di vedersi contestare anche il reato di abuso d’ufficio … Ripeto, non mi pare vi siano riferimenti normativi precisi che consentano alla pubblica amministrazione di poter contestare l’regolarità contributiva a liberi professionisti iscritti a casse di previdenza diverse da quelle del sistema DURC

    io Nurra Pietro
    1. Che ci sia una lacuna normativa sull’intervento sostitutivo è evidente. Ma non mi spingerei fino ad affermare che commetta abuso d’ufficio il funzionario che effettua la verifica della regolarità sui professionisti e rattiene le somme corrispondenti: se non potesse farlo, infatti, a che servirebbe verificare se il professionista è regolare o meno?

      FunzionarioAmministrativo
  3. Il requisito necessario è la “…notifica di uno o più cartelle di pagamento“ …, pertanto se il debito previdenziale del Libero Professionista non è inserito in una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia Entrate Riscossioni, questo debito non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 48 bis.

    io Nurra Pietro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.