La verifica inadempimenti, cos’è e come si svolge

La verifica inadempimenti, cos’è e come si svolge

Oggi affronteremo un argomento che riguarda tutti i funzionari che si occupano dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Esamineremo infatti la verifica inadempimenti, cos’è e come si svolge.

L’articolo 2, co.9 del DL 3 ottobre 2006 n.262 ha introdotto l’art. 48-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo per la prima volta quella che venne popolarmente chiamata “Verifica Equitalia”.

In parole povere, ha previsto che le P.A., prima di pagare i fornitori, verifichino che questi non abbiano pendenze col fisco e qualora queste pendenze vi siano, il pagamento avvenga all’Erario. Quest’obbligo nella sua versione originaria (attenzione novità dal 1 marzo 2018!) scattava solo per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, anche se l’importo era raggiunto cumulando più fatture (ciò che contava era quindi se l’importo del mandato era di almeno 10.000 euro, anche se le singole fatture erano inferiori).

Solo a inizio 2008 si è avuto il regolamento attuativo col DM 18 gennaio 2008 n.40 e l’obbligo è divenuto operativo. Da allora, questa verifica si svolge tramite il sito CONSIP del Mercato Elettronico della P.A. Per chi non lo usa, si può effettuare tramite PEC inviando un modulo allegato alla circolare 13 del 2018.

Dopo la soppressione di Equitalia il controllo lo svolge l’Agenzia delle Entrate ma è cambiato solo il nome (ora genericamente “verifica inadempimenti”), mentre l’adempimento in sè continua a svolgersi come prima. Vediamo come.

Come fare la verifica degli inadempimenti

Per prima cosa, recatevi sul sito del Mercato Elettronico della P.A. e autenticatevi. Se avete più profili, scegliete quello chiamato “Operatore verifica”. Se non avete questo profilo non potete proseguire, dovrete prima estendere le vostre abilitazioni (vedremo in un altro articolo come fare, oggi darò per scontato che siate abilitati).

La grafica del sito MEPA è cambiata dal 19 febbraio 2018. Questa procedura è aggiornata con la nuova versione del sito.

Si apre allora il “Cruscotto Operatore di verifica Inadempimenti”, sulla sinistra dello schermo.

Cruscotto Operatore verifica

Bisogna cliccare l’ultimo link, “Servizio di verifica inadempimenti” e si aprirà la pagine di verifica vera e propria. Lo stesso risultato si ottiene cliccando “Servizio di verifica inadempimenti” a centro pagina, ma la pagina centrale può cambiare a seconda dei messaggi che CONSIP decide di trasmettere, quindi suggerisco di fare riferimento al menu laterale.

Bisogna riconoscere che il nuovo cruscotto dell’operatore di verifica è molto più intuitivo del vecchio, che aveva link fuorvianti.

La pagina della verifica non è cambiata:

Schermata verifica inadempimenti
Schermata verifica inadempimenti

Scrivete se la verifica che volete fare riguarda una persona fisica o giuridica, inserite il suo codice fiscale, il numero della fattura e l’importo (se ne state pagando più di una, indicate il totale). Quindi cliccate “Verifica”.

Questa schermata potete sempre richiamarla dal menu ad albero a sinistra cliccando “sospensione mandati-verifica inadempienza”.

L’esito della verifica

Il sistema darà l’esito della verifica immediatamente, e lo potrete salvare o stampare subito o in un secondo momento da “Sospensione mandati-stampe di riepilogo”.

Se è tutto ok (il creditore non ha inadempienze) potete pagare. In caso contrario il sistema avvisa che il pagamento deve restare sospeso (DM 40-2008): al massimo entro 5 giorni (la mia esperienza dice anche molto prima!) arriverà indicazione di cosa fare. Se il termine passa invano, prima di pagare bisogna comunque attendere 30 giorni (attenzione cambierà dal 1-3-18).

In questo caso la procedura degli artt. 48-bis e 72 del D.P.R. 602-1973 prevede l’incasso diretto delle somme da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica. L’Agenzia delle Entrate notificherà quindi l’importo che le è dovuto e le modalità per versarglielo.

Voi non avrete altra alternativa che versare le somme all’Agenzia invece che al creditore. E’ stata eccepita l’incostituzionalità di questa norma, perché manca il contraddittorio e deroga all’iter del codice di procedura civile per i pignoramenti, ma per ora è così.

Casi particolari di verifica

In caso di cessione del credito si deve effettuare la verifica sul cedente il credito: cliccando a sinistra su “Cessione credito-verifica inadempienza” si apre una maschera in cui i dati da inserire sono gli stessi visti prima.

Per chi ha necessità di verificare molti soggetti (tipico degli uffici grandi) è possibile effettuare una verifica “massiva”. Si deve fare l’upload di un file .txt con caratteristiche precise; solitamente è generato dai gestionali delle PA, e contiene solo codici fiscali e importi. Se c’è anche solo un errore il sistema scarterà tutto. L’esito non è immediato ma anche qui arriverà al massimo entro 5 giorni. E’ possibile scaricare o la liberatoria singola o quella massiva per tutti i codici dell’elenco.

ATTENZIONE! Dal 1 marzo 2018 la verifica inadempimenti cambia in un punto fondamentale. Per saperne di più cliccate qui.

 

 

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37 Comments

  1. posso effettuare le richieste di verifica inadempimenti sulle aziende individuali inserendo la Partita IVA e non il codice Fiscale? ha lo stesso valore o il sistema non legge le stesse cose ed è più opportuno mettere il codice fiscale?

    BARBABELLA DONATELLA
      1. Ho effettuato la ricerca per codice fiscale e risulta inadempiente, ho fatto verifica con PIVA e risulta non inadempiente, cosa posso fare nessuno sa darci risposta

        barbara
  2. SI DEVE EFFETTUARE LA VERIFICA INADEMPIMENTO NEL CASO DI UN PAGAMENTO A FAVORE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (asd) DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000,00 PER RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA?
    GRAZIE

    marta
  3. Se devo liquidare somme per rimborso spese per missioni effettuate dal dirigente di un ufficio pubblico per un totale superiore ad €5.000,00 devo comunque fare richiesta di verifica ad agenzia entrate?

    Maria
  4. Oltre al versamento della ritenuta d’acconto con il codice tributo 1049, la PA è obbligata al versamento dei contributi per gestione separata (il pignorato è soggetto ai contributi INPS in quanto autonomo) e all’IRAP?

    Giuseppe
    1. Come minimo un rilievo in sede di rendiconto, poi se risultasse che il beneficiario del pagamento aveva debiti verso l’Erario, può scattare la responsabilità erariale di chi avrebbe dovuto controllare e non lo ha fatto.

      FunzionarioAmministrativo
  5. Buonasera, vorrei farvi una domanda, ho pagato fatture ad un impresa edile con sostanziosi acconti, conoscendo nel tempoil titolare,e sopratutto come si è comportato male nei miei confronti, vorrei chiedervi se potete verificare la registrazione di quest ultime all’ agenzia delle entrate, è possibile? nell attesa di una vostra risposta vi porgo i più cordiali saluti.

    michele
  6. Buongiorno. Le chiedo consiglio su questo problema.
    L’Ente Parrocchia di (….), con RUP il Parroco, ha affidato, affido diretto e senza passare per MEPA o centrali di committenza, lavori di restauro a ditta a valere su fondi POR FESR, ora deve erogare pagamento 1 SAL superiore a 5000 euro.
    In quanto ente ecclesiastico (privato che però sta spendendo finanziamento pubblico) deve comunque fare verifica inadempimenti prima di pagare? Potrebbe essere esonerato dall’obbligo di tale verifica?
    Se deve, la parrocchia può iscriversi al MEPA solo per effettuare tali verifiche? Oppure ci sono altri modi per farle, e con che tempi?
    La ringrazio anticipatamente
    Margherita D.

    marellina
    1. Mah, in teoria l’art. 48 bis si applica alle PA e la parrocchia non penso rientri in questa fattispecie. Tuttavia non vorrei che il regolamento di gestione dei fondi POR FESR preveda l’obbligo di effettuare la verifica. Le suggerisco di chiedere direttamente in regione (o comunque all’ente che gestisce quei fondi e a cui dovete rendicontare il odo in cui li spendete. In ogni caso non credo che si siano problemi per la registrazione al MEPA del parroco se risulta che deve fare la verifica.

      FunzionarioAmministrativo
    1. La verifica è diretta a verificare se all’agente della riscossione risultino cartelle iscritte a ruolo. Quindi se la riscossione dei contributi una volta iscritti a ruolo sono in mano a Equitalia, sì.

      FunzionarioAmministrativo
  7. Buongiorno.
    Il controllo su professionista in regime ordinario (con IVA) non essendo in SPLIT,
    va fatto sul netto IVA o lordo IVA?
    Grazie
    Pasqualino

    Pasqualino
  8. Buonasera,
    enel energia emette una fattura per ogni singolo pod. quindi ci troviamo ad avere in media 180 fatture tutte di importo inferiore ai 5.000€. In fase di mandato vengono raggruppate per tipologia (es pod delle scuole, pod uffici comunali ecc) ma comunque l’importo dei mandati è inferiore ai 5.000€, è corretto non effettuare il controllo?
    Grazie

    sere
    1. Se fate singoli mandati sotto i 5000 è legittimo. Vi segnalo però che se aderite agli accordi quadro, ENEL a vostra scelta può anche accorpare le fatture nel modo che più vi aggrada. Poi potete analizzare i consumi in altro modo, ma per la parte strettamente contabile vi risparmiate un sacco di lavoro…

      FunzionarioAmministrativo
    2. Azienda con affidamento lavori pubblici per un valore do 20.000,00 emette una fattura solo per 4000,00. Posso pagare questa fattura senza effettuare verifica presso Agenzia Riscossione

      Cristina
  9. Buongiorno,
    nel mio ufficio si è verificato il problema che descrivo di seguito.
    A ottobre 2022 è stata fatta una verifica ex art. 48 bis che ha dato esito positivo, ed è stata seguita a distanza di qualche giorno dalla notifica dell’atto di pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione.
    A dicembre 2022, in pendenza del pignoramento (per la verità non conosciuto, causa problemi di smistamento posta), un altro operatore ha proceduto a una nuova interrogazione per la medesima fattura, in esito alla quale il fornitore è risultato “non inadempiente”.
    La fattura è stata quindi pagata al fornitore, senza tenere conto del pignoramento.
    A distanza di un paio di mesi Agenzia delle Entrate Riscossioni sollecita ora il pagamento della somma pignorata.
    Pongo allora le seguenti domande: l’esito della seconda verifica, effettuata da altro operatore comunque appartenente alla medesima Amministrazione, non avrebbe dovuto evidenziare la pendenza del pignoramento? Avere invece semplicemente indicato il soggetto come “non inadempiente” non ha reso legittimo il pagamento, pur in pendenza del precedente pignoramento? E infine, laddove il pignoramento abbia invece conservato la sua validità, esistendo altre fatture dello stesso fornitore ancora da pagare è possibile utilizzare il relativo importo per soddisfare il credito dell’Agente della riscossione, pur trattandosi di fatture singolarmente inferiori ad Euro 5.000?
    Grazie mille per il riscontro.

    Massimiliano
    1. Parto dall’ultima domanda: assolutamente sì. Se c’è un pignoramento, DOVETE usare qualunque importo disponibile per soddisfare l’agente della riscossione. Sul perchè a un certo punto non risultasse inadempiente, forse aveva iniziato a rateizzare il debito poi ha sospeso i pagamenti. Da un lato, che risultasse non inadempiente può alleggerire la vostra posizione, ma i problemi di smistamento posta non rilevano assolutamente (anzi sono un’aggravante), quel che conta è che il pignoramento vi era stato notificato. L’agente della riscossione potrebbe agire per chiedere a voi la somma (poi potete contestare con la regolarità intermedia, ma col pignoramento in atti non è semplice) quindi pagate, pagate, pagate con tutto quello che il fornitore deve avere da voi fino a saldo del suo debito col fisco.

      e_9767a5
  10. se l’importo del pignoramento è superiore all’importo della fattura da cui è scaturita la verifica, devo stornare all’Agenzia il pagamento anche di ulteriori fatture inferiori a 5.000,00 ma pervenute all’Amministrazione prima del pignoramento. Le eventuali fatture emesse DOPO la notifica del pignoramento posso invece liquidarle alla ditta, giusto? Anche se il pignoramento non è stato soddisfatto per il totale? Altrimenti per quanto tempo “resta in vita” il mio obbligo di terzo pignorato?

    Giovanni
    1. Credo che come terzo pignorato debba versare all’Agenzia Entrate tutte le somme attuali e future fino a concorrenza del credito pignorato, anche se le fatture sono successive al pignoramento.

      FunzionarioAmministrativo
  11. Buongiorno,
    nel mio ufficio si è verificato il problema che descrivo di seguito.
    Sono state pagate tre fatture con medesimo ordinativo di pagamento la cui somma superava i 5000 euro (singolarmente no), nonostante la verifica degli inadempimenti controllata da altro collega. Le fatture sono state , quindi, erroneamente pagate. A distanza di 1 mese circa arriva l’atto di pignoramento, e le ultime due fatture, ancora non pagate, della medesima ditta, non sono sufficienti a coprire per intero la somma del pignoramento. Cosa si deve fare?
    Si deve inviare l’allegato A della circolare 232/2011 N.27?

    Funzioanario Amministrativo
    1. Brutta situazione. Io verserei a Equitalia quello che ancora resta da pagare e se devono arrivare altre fatture darei a Equitalia pure quelle…

      FunzionarioAmministrativo
  12. Buongiorno,
    capita spesso che il mio Ufficio prepari il pagamento corredato con verifica inadempienza (equitalia) ma che la data firma del funzionario delegato sia posticipata di diversi giorni, a volte anche di una settimana. C’è una scadenza dalla data di verifica di equitalia alla data dell’effettivo pagamento?

    marcello ajello
    1. Non c’è una data specifica ma deve essere più prossima possibile al pagamento. Provate a sensibilizzare il f.d. sul fatto che se passa troppo tempo possono capitare inconvenienti spiacevoli

      FunzionarioAmministrativo
    2. Buongiorno, purtroppo ci si è accorti in ufficio che alla contabilità è sfuggito di effettuare la verifica su un fornitore per una fattura oltre i 5 mila euro. Si tratta del servizio di gestione integrata delle trasferte di un famoso gestore in convenzione Consip. La fattura è relativa soltanto ai rimborsi spese di viaggio (l’agenzia di viaggi le anticipa). è un pagamento soggetto all’obbligo di verifica?

      Se sì, cosa si può fare ex post? Cosa può succedere alla collega contabile, posto che la dirigente aveva comunque firmato la determina a pagare (e posto che solo la dirigente può accedere ad acquistinrete per effettuare la verifica?)
      Grazie mille

      Francesca
      1. In sede di controllo successivo se se ne accorgono potrebbero farvi rilievo e chiedervi di verificare ora per allora (non penso si possa retroattivamente, ma vabbè). Se risultasse inadempiente, la dirigente potrebbe essere chiamata a risarcire lei Equitalia. Ci sono vari ‘se’, come vede. Più facile che nessuno se ne accorga. Comunque per il futuro DOVETE abilitare anche altri soggetti per le verifiche su Acquistinrete.

        FunzionarioAmministrativo
  13. Buongiorno,
    ho proceduto ad una verifica inadempimento art 48 bis ma nei 5 gg feriali successivi non ho ricevuto comunicazione da parte di equitalia servizi spa.
    Il soggetto però era inadempiente e prima dei 60 gg è arrivato l’atto di pignoramento.
    Nel frattempo il pagamento a favore del soggetto è stato disposto dopo circa un mese dalla verifica.
    Vorrei sapere se vi è un obbligo da parte del servizio di verifica di comunicare alla PA lo stato dell’inadempimento ai fini della sospensione oppure è la stessa PA che deve fare una ricerca per identificativo richiesta.
    Fino ad oggi ho sempre ricevuto una mail per le verifiche effettuate.
    Grazie

    Marta
    1. La verifica si deve fare per legge, e in genere la risposta positiva è immediata. Se non si riceve riscontro ci si deve astenere dal pagamento. Voi di fatto avete pagato senza avere certezza che ci fosse una situazione di regolarità.

      FunzionarioAmministrativo

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