La verifica inadempimenti. Novità da marzo 2018

La verifica inadempimenti. Novità da marzo 2018

In un altro articolo ho illustrato cos’è e come si svolge la “verifica inadempimenti”, un tempo chiamata “verifica Equitalia”.

Ho spiegato che questo adempimento è stato introdotto nel 2006 per verificare che i creditori dello Stato non ricevessero le somme a loro dovute prima che le PA tenute al pagamento verificassero l’assenza di loro debiti nei confronti dell’Erario.

Ho evidenziato che questo obbligo era limitato ai soli pagamenti di importo superiore a 10.000 euro iva esclusa, da intendersi come somma di tutte le fatture pagate a un unico soggetto con un unico mandato.

Se la verifica aveva esito positivo ossia c’erano cartelle esattoriali di importo pari o superiore a quella cifra, la PA doveva sospendere il pagamento per 30 giorni per dar modo all’agente della riscossione di richiedere il pagamento in favore dell’Erario.

Ebbene, dal 1 marzo 2018 vi sarà una importante novità: l’ultima legge di bilancio (legge 27 dicembre 2017 n. 205 all’art. 1 co. 986 e seguenti) è intervenuta modificando radicalmente i presupposti e gli esiti della verifica.

Da quella data infatti la verifica dovrà essere svolta per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro e non più a 10.000. La soglia per la verifica delle pendenze fiscali dei creditori dello Stato viene quindi dimezzata.

Inoltre cambia il termine entro cui il pagamento deve restare sospeso: se infatti fino ad ora la PA doveva attendere 30 giorni prima di pagare nel caso la verifica avesse esito positivo, adesso il termine diventa di 60 giorni. In questo modo l’Agenzia delle Entrate avrà il doppio del tempo per procedere all’esecuzione forzata.

Sulla procedura operativa invece non vi sono novità: si deve sempre passare dal sito MEPA-verifica inadempimenti. Riassumendo:

  • Se il sistema darà esito negativo, si potrà pagare subito.
  • Se non darà riscontro immediatamente, si dovrà attendere 5 giorni poi si potrà pagare (salvo motivi molto gravi io sconsiglio comunque di pagare prima di avere un riscontro esplicito, anche decorsi i 5 giorni).
  • Se (subito o entro i 5 giorni) darà esito positivo per la presenza di inadempienze fiscali, il pagamento dovrà restare sospeso per 60 giorni. Entro questo periodo l’Agenzia delle Entrate notificherà il pignoramento e chiederà che la somma sia versata a lei.

 

Per restare informati sui prossimi articoli, iscrivetevi alla newsletter!

 

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

22 Comments

  1. Buongiorno. Vorrei cortesemente confrontarmi su una precisa questione. Posso sommare gli importi di più Ordinativi secondari inferiori a €.5000 da rimborsare ad una stessa ditta per sottoporla così alla verifica degli inadempimenti? Ritiene sia una operazione un po’ “forzata”? Dovrei trattare ogni OS distintamente, benché il beneficiario sia lo stesso? Mi piacerebbe avere il Suo autorevole e competente parere. Grazie

    Carmelo Italia
    1. Per il momento e (almeno) fino a fine anno la verifica inadempimenti è sospesa. Detto questo, io guardo al più alto tra l’importo delle fatture e degli ordinativi. Ossia, se pago due fatture con un solo ordinativo considero l’importo di questo. Se divido una fattura (o più) tra vari OS ad es. perchè il singono OA non mi basta, guardo alla fattura. Se pago fatture separatamente, su OA diversi, le considero singolarmente. L’idea è non esser accusati di pagamenti frazionati volti ad eludere la norma (che ripeto adesso è sospesa)

      FunzionarioAmministrativo
      1. Sono capitato in questo articolo, grazie per le sue risposte. Le chiedo: nel caso di 2 fatture inferiori singolarmente a 5mila euro ma cumulativamente superiori, emesse lo stesso giorno e quindi avendo medesima scadenza, come comportarsi? Riguardano il medesimo servizio reso dal fornitore peraltro…io opterei per effettuare la verifica altrimenti mi parrebbe un frazionamento scorretto. Attendo cortese riscontro

        Alessio
        1. Fa fede l’importo del pagamento. Quindi se le paga assieme deve fare la verifica. Se le paga singolarmente, deve poter motivare ad eventuali controlli perchè ha frazionato il pagamento.

          FunzionarioAmministrativo
  2. Nel caso in cui venga fatta per mero errore una verifica non dovuta, quindi non sussisteva l’obbligo, e il soggetto risulta inadempiente, come procedere?

    Rocky
    1. Se la verifica è avvenuta nel momento di sospensione dell’obbligo (non so come, visto che il sito era disabilitato), era sospesa l’esecuzione forzata e non succede nulla, potete pagare. Se invece avviene in un altro momento verosimilmente vi arriverà il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate (credo che partano automaticamente appena gli arriva l’alert che state per pagare un loro debitore). A quel punto non potete fare a meno di pagare l’Agenzia invece del fornitore.

      FunzionarioAmministrativo
      1. Che debba essere fatto ad ogni pagamento è chiaro; chiedo se una verifica fatta su una specifica fattura un mese prima del pagamento della stessa è valida o deve essere rifatta perché la verifica fatta un mese prima non ha più validità..

        Emanuele
  3. La domanda è se una verifica relativa ad una fattura fatta un mese prima del pagamento della stessa fattura è valida o bisogna farne un’altra.. e se no, qual’è la durata: stesso giorno, una settimana.. la norma mi sembra dica semplicemente “prima del pagamento”.
    Grazie

    Emanuele
    1. Sì, la norma non dice entro quanti giorni fare la verifica. Un mese però mi pare molto. Il senso della norma è verificare la regolarità ‘al momento’ del pagamento. Se non siamo nell’imediatezza ma settimane prima, cade lo scopo. Ma come dicevo, un numero esatto di giorni non c’è.

      FunzionarioAmministrativo
  4. La verifica inadempimenti è da effettuare anche nei confronti di un ente pubblico (vds per esempio nei confronti di un Comune per il pagamento in suo favore della TARI)?
    C’è un riferimento normativo?

    Mario
    1. Lo stesso art. 48-bis che istituisce l’obbligo della verifica parla di pagamenti “a qualunque titolo”. (Io lo trovo assurdo e penso che in pochi lo applichino alle amministrazioni pubbliche)

      FunzionarioAmministrativo
  5. Buongiorno, se devo verificare la parcella di un architetto libero professionista, nell’applicativo devo selezionare “persona fisica” o “persona giuridica”?

    Silvia
  6. Grazie di cuore per aver messo a disposizione di tutti informazioni essenziali per il nostro lavoro.
    Consiglio anche di dare un’occhiata a queste circolari della RGS del MEF, molto utili per districarsi nei vari casi che ci possiamo trovare di fronte:
    – Circ. 13 del 21.03.2018 (ultima uscita sull’argomento a quanto ho capito, la quale richiama come ancora valide nella prassi le tre circolari che riporto di seguito)
    – Circ. 27 del 23.09.2011
    – Circ. 29 del 08.10.2009 (che risponde, ad esempio, ai quesiti di Rocky su richiesta fatta per errore (pag. 11) ed Emanuele su validità della liberatoria (pag. 12) e dice cosa fare in caso di pagamenti di più fatture (pag. 3))
    – Circ. 22 del 29.07.2008

    Alessandro B.
  7. In caso di pignoramento del TFR di un dipendente a favore di una finanziaria relativamente a cessioni del V°, a nome di chi
    va fatta la verifica degli inadempimenti? del dipendente o Finanziaria?

    Anna
    1. Salve. Non mi è mai capitato e farei un interpello, ma provando a ragionarci un pò la verifica alla finanziaria la farei sicuro, sul lavoratore non so perchè da un lato sarebbe penalizzante per la società, ma non farla incentiverebbe comportamenti opportunistici del lavoratore…

      FunzionarioAmministrativo
  8. Buongiorno, da funzionario regionale, volevo sapere come comportarsi in caso un’amministrazione regionale deve procedere al pagamento di una somma ad un’azienda la quale è sottoposta ad amministrazione giudiziaria. La verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) va fatta in ogni caso in procedura ?
    L’azienda risulta sottoposta a sequestro preventivo giusto decreto del Tribunale di XXXXX (applicazione dell’art.55 del dlgs 158/2011).
    Grazie.

    Ale
    1. Non ho davvero idea. Io interpellerei l’Agenzia delle Entrate per chiarire se sia o meno un caso assimilabile a quelli in cui l’art. 48-bis dispone che non si debba effettuare la verifica.

      FunzionarioAmministrativo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.