Cos’è lo “speciale ordine di pagamento” (o “conto sospeso”)

Cos’è lo “speciale ordine di pagamento” (o “conto sospeso”)

A quasi tutti i funzionari contabili sarà capitato almeno una volta in carriera di vedersi recapitare un’ingiunzione di pagamento o una sentenza esecutiva (se non vi è mai capitato ritenetevi molto fortunati). In questi casi, telefonando al Ministero per istruzioni, solitamente ci si sente rispondere “se non avete soldi fate un conto sospeso“. Oggi allora vedremo cos’è lo “speciale ordine di pagamento” (o “conto sospeso”).

Cos’è lo “speciale ordine di pagamento” (o “conto sospeso”)

Gli uffici periferici dei Ministeri sono vincolati a rigidi limiti finanziari e non possono disporre liberamente delle somme loro accreditate. Quando per qualsiasi motivo si vedono notificare un titolo esecutivo (solitamente una sentenza, ma anche un decreto ingiuntivo) i dirigenti si trovano davanti a un dilemma: come ottemperare all’ordine del giudice, quando i soldi non ci sono, o sono su capitoli che nulla hanno a che vedere con le spese di lite? Come evitare il pignoramento?

Per risolvere questo problema l’art. 14 del D.L. 669 del 1996 ha creato il “SOP” (speciale ordine di pagamento). Con questo ordinativo particolarissimo la Banca d’Italia ‘anticipa’ le somme necessarie e le annota nel “conto sospesi”. Il Ministero poi ripiana l’anticipo accreditando alla Banca d’Italia appena possibile ciò che è stato pagato.

I presupposti

Il SOP si può attivare in presenza di due presupposti:

  1. la notifica all’amministrazione di un atto munito di formula esecutiva
  2. l’assenza di fondi sul capitolo pertinente

Dato che in genere i capitoli per le spese di lite sono  gestiti centralmente, prima di emettere il SOP occorre munirsi di una dichiarazione della Direzione Generale competente (per il Mibact individuata dalla circ. 29-2017 del Segretariato Generale) che attesti che il capitolo è esaurito. Se non lo è o vi sono altri fondi utilizzabili, bisogna usare quelli. Il ‘conto sospeso’ infatti deve essere l’ultima spiaggia per evitare il pignoramento.

L’iter

Il SOP è un ordinativo di pagamento molto particolare, che ignora i vincoli di bilancio e per questo può essere (ed in passato è stato) fonte di abusi. Per limitare i rischi di frodi, anche la procedura per emetterlo è “speciale”.

In primo luogo, l’iter deve essere breve: il SOP va emesso (attraverso SICOGE) entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Entro tale termine il creditore non può chiedere l’esecuzione forzata contro l’aministrazione.

In secondo luogo, è soggetto al controllo preventivo del MEF: gli uffici periferici dei Ministeri infatti devono sottoporre il SOP alle Ragionerie Territoriali: solo queste ultime possono dare il via libera al pagamento, la sola firma del funzionario delegato non basta.

Infine, avvenuto il pagamento il funzionario delegato è tenuto a trasmettere tutta la documentazione ai propri uffici centrali, che dovranno procedere al ripianamento dell’anticipazione.

Vediamo ora come si predispone un SOP su SICOGE.

 

 

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