La procedura di gestione di un’istanza di accesso civico generalizzato

La procedura di gestione di un’istanza di accesso civico generalizzato

Abbiamo visto cos’è l’accesso civico generalizzato, il suo oggetto e i suoi limiti. Ora esaminiamo in dettaglio la procedura di gestione di un’istanza di accesso civico generalizzato.

L’iter della procedura, che deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (NB non dalla protocollazione!), è descritto ai commi da 3 a 10 dell’art. 5 del D.Lgs. 33-2013.

I controinteressati

Per prima cosa l’ufficio destinatario della richiesta (presumiamo che sia quello che effettivamente detiene i dati) deve valutare se esistono soggetti “controinteressati”. In particolare, può accadere che l’istanza riguardi o contenga dati personali di terzi che potrebbero essere danneggiati dalla loro divulgazione, o che possa incidere sulla libertà e segretezza della corrispondenza, o ledere gli interessi economici e commerciali (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) di terzi. In tutti questi casi, la norma prevede che i controinteressati vadano obbligatoriamente informati e il termine di conclusione del procedimento sia sospeso fino a 10 giorni dal ricevimento dell’ultima delle comunicazioni ai controinteressati.

A questo riguardo mi preme evidenziare che i controinteressati devono essere avvisati soltanto mediante raccomandata (o PEC solo se hanno consentito a questa forma di comunicazione), il che può porre oggettivi problemi pratici qualora ve ne siano molti. Basti pensare a quando vengono richiesti i dati sugli assegnatari di case popolari, ad esempio. In ogni caso i controinteressati hanno 10 giorni dal ricevimento della raccomandata per opporsi formalmente e motivatamente all’accoglimento dell’istanza di accesso.

La presa di posizione dei controinteressati

A questo punto l’amministrazione può trovarsi davanti a un’alternativa: se i controinteressati non si sono opposti o hanno rilasciato una liberatoria espressa, la PA può decidere in tutta libertà e solitamente accoglierà l’istamza, trasmettendo immediatamente (o comunque appena possibile) i dati richiesti. Chiaramente, se sono richieste copie cartacee o su supporti per cui è necessario rimborsare un costo, prima di trasmettere quanto richiesto la PA dovrà informare il richiedente del costo e attendere il pagamento del dovuto.

Se invece i controinteressati hanno presentato opposizione, la PA dovrà esaminarla e valutarla.

Se riterrà di accogliere l’opposizione, dovrà emanare un provvedimento contenente una motivazione adeguata circa il pregiudizio che l’ostensione dei documenti arrecherebbe ai terzi o agli interessi tutelati dall’art. 5-bis e lo notificherà al richiedente.

Se deciderà di ignorare l’opposizione, l’amministrazione dovrà emanare un provvedimento contenente una motivazione adeguata sul fatto che l’accoglimento dell’istanza non pregiudica in concreto gli interessi tutelati. In particolare, visto che bisogna cercare di contemperare il diritto alla trasparenza e quello alla riservatezza, la PA potrebbe decidere di differire l’accesso o di accoglierlo solo in parte, oscurando le parti più ‘sensibili’ dei documenti, e così via. Se c’è stata opposizione dei controinteressati, la norma prescrive che questi vengano informati della decisione e che i dati non possano essere trasmessi al richiedente prima di 15 giorni dalla ricezione di questa comunicazione. La ratio di questa previsione è evidente: una volta consegnati i documenti, il pregiudizio è irreparabile perchè ormai i dati sono conosciuti da chi li ha chiesti; pertanto è necessario lasciare al controinteressato il tempo di opporsi a questo provvedimento e astenersi dal trasmettere le informazioni.

In ogni caso il procedimento deve sempre concludersi con un provvedimento espresso e motivato.

Sia il richiedente che si vede opporre un diniego che il controinteressato che non vede accolta la sua opposizione possono sia ricorrere al TAR, che presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza dell’ente (oltre che al difensore civico in caso di enti locali).

In conclusione:

Quindi, riassumendo, l’iter del procedimento di accesso civico generalizzato ha otto passaggi:

1) ricezione dell’istanza
2) istruttoria volta a reperire i dati ed individuare eventuali controinteressati
3) comunicazione via raccomandata ai controinteressati (sospensione del termine)
4) presa di posizione dei controinteressati (liberatoria, opposizione o silenzio)
5) decisione motivata della P.A. (accoglimento, rigetto o differimento dell’istanza)
6) comunicazione ai controinteressati ed al richiedente
7) eventuali richieste di riesame
8) (in caso di accoglimento dell’istanza) trasmissione di dati, informazioni e documenti richiesti

Un “agile” procedimento che è adeguatamente schematizzato in questa interessante infografica che prendo in prestito dal sito di Francesco Addante e che non ha bisogno di ulteriori commenti.

 

 

 

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