La comunicazione negativa su COAS

La comunicazione negativa su COAS

La comunicazione negativa su COAS

Ormai quattro anni fa, (il tempo vola) a fine 2018, scrivevo di un ennesimo nuovo adempimento verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze: la comunicazione al “COAS” (COnti Amministrazioni Statali) in attuazione dell’art. 44-quater della L. 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.

All’epoca era stato attivato un censimento propedeutico, volto a capire quali amministrazioni statali detenessero conti bancari o postali per la gestione di risorse provenienti dal (o destinate al) Bilancio dello Stato.

Successivamente, a primavera 2019 il portale COAS divenne operativo e da quella data le amministrazioni statali che gestivano tali conti cominciarono a inserire trimestralmente sul portale le relative giacenze e movimentazioni. Le amministrazioni che non avevano tali conti, invece dovevano effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno la ‘comunicazione negativa’ (si veda la circolare n. 22 del 5 ottobre 2016 della RGS).

COAS

NB: Non rientrano nell’ambito applicativo del COAS:

  • gli Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Camera, Senato, Consiglio di Stato, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica)
  • le Ambasciate
  • le Amministrazioni statali assoggettate al regime di tesoreria unica che gestiscono conti correnti bancari o postali funzionali al servizio di cassa (ad es. gli Istituti del Ministero della Cultura dotati di autonomia speciale, le istituzioni scolastiche…);
  • le Amministrazioni statali che utilizzano conti correnti bancari o postali per la raccolta di contributi e versamenti che non provengono dal bilancio dello Stato o che non devono essere versati all’entrata dello stesso (ad es.: risorse appartenenti a detenuti da restituire agli stessi)

Io non ho mai descritto il funzionamento del portale perchè non lo conosco, la mia amministrazione è tra quelle sopra indicate e non deve alimentarlo.

Da qualche tempo però mi è stato riferito che alcune Ragionerie Territoriali dello Stato stanno effettuando controlli sulla “comunicazione negativa”. Vi sono infatti varie amministrazioni statali a cui l’obbligo è sfuggito e da un lato non alimentano trimestralmente il portale, dall’altro non hanno comunicato al COAS di non essere tenute a farlo (in quanto non gestiscono conti correnti bancari o postali). Le RTS stanno scrivendo a questi soggetti chiedendo di chiarire la loro situazione.

In questi casi l’adempimento è semplice e lo descrive la guida che vi propongo per il download, gentilmente fornita dal dott. Pio Gentile dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Essenzialmente si tratta di recarsi sul sito web del portale COAS e -senza bisogno di registrarsi- individuare il proprio ufficio (anche quelli sottoposti, per chi ne ha) e caricare una dichiarazione firmata nella quale si attesta che, per l’anno oggetto della dichiarazione e per le U.O. ricomprese nella dichiarazione, non sono stati accesi conti correnti presso il sistema bancario o postale del tipo descritto dall’art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di gestioni delle Amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.

Il sistema non rilascia una ricevuta, occorre salvare la schermata che compare. Se però il soggetto si registra, è possibile utilizzare la sezione ‘reportistica’ del portale ed effettuare un’interrogazione delle comunicazioni negative ottenendo un documento esportabile in pdf.

In teoria la mancata trasmissione dei dati al COAS entro il 31 gennaio (per la comunicazione negativa) o trimestralmente (per i soggetti obbligati) è rilevante ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare a loro carico, ma non mi risulta che vi siano dirigenti che sono stati sanzionati per questo, specialmente per aver omesso la comunicazione negativa. Tuttavia, visto che questo adempimento è decisamente semplice, raccomando a chi non avesse provveduto di farlo quanto prima e di annotarselo tra le scadenze di inizio anno.

 

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