La verifica antimafia negli appalti

La verifica antimafia negli appalti

La verifica antimafia negli appalti

Abbiamo visto in questo articolo cos’è la documentazione antimafia. Il caso più frequente in cui capita di richiederla (vi rimando comunque al D.Lgs. 159-2011 per tutte le casistiche possibili) è la stipula dei contratti d’appalto. Non tutti i contratti, però, solo alcuni.

L’art. 83 del decreto 159 stabilisce infatti che “le pubbliche amministrazioni … devono acquisire la documentazione antimafia … prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici…” e continua precisando che la documentazione non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale, per i provvedimenti gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non superiori a 150.000 euro”.

Quindi, un primo punto fermo è che di regola la documentazione antimafia non va chiesta sotto i 150.000 euro. E’ inutile dire che il frazionamento dei contratti per restare sotto questo importo è vietato.

I settori a rischio infiltrazione

C’è però un’eccezione: l’ art. 1, co. 52 del D.Lgs. 190/2012 stabilisce che per le attività imprenditoriali a maggior rischio di infiltrazione mafiosa la comunicazione e l’informazione antimafia sono da acquisire indipendentemente dalle soglie di importo e non con la modalità ordinaria bensì tramite la consultazione della c.d. “white list” (“apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa … istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede”).

I settori ‘a rischio’ sono elencati nell’art. 53 della L. 190 e sono:

  1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
  2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. noli a freddo di macchinari;
  6. fornitura di ferro lavorato;
  7. noli a caldo;
  8. autotrasporti per conto di terzi;
  9. guardiania dei cantieri.

Quando effettuare la verifica

L’art. 91 del D.Lgs. 159 stabilisce che la richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto, in ogni caso “prima” della stipula.

 

Segue: Chi sottoporre a verifica antimafia

 

 

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12 Comments

  1. Buongiorno, in merito alla richiesta della Comunicazione antimafia, vorrei far notare che utilizzando l’AVCpass, è possibile da parte delle stazioni appaltanti, ottenere la liberatoria indipendentemente dal valore dell’appalto, per esempio per i Viaggi di istruzione. E’ strano ma vero. Può spiegarmi questa apparente contraddizione? Grazie mille.

    Mauro
  2. buongiorno, chiedo informazioni sull’obbligo per un ente sciolto per infiltrazione mafiosa di richiedere la certificazione antimafia BDNA per la frequenza online di un Corso dell’importo di €400.00 .
    Grazie

    antonella mauriello
    1. Come scrivono le Prefetture, “Ai sensi dell’art. 88 del d. Lgs. 159/2011 il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione. Decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva.”

      FunzionarioAmministrativo
    1. Dipende. Ci sono casi in cui serve. Ad es. se chi conferisce l’incarico è un ente locale sciolto per mafia, ogni contratto, anche quello ai legali, è soggetto alle verifiche antimafia…

      FunzionarioAmministrativo
  3. Buongiorno, per effettuare un acquisto in MEPA attraverso una Convenzione Consip, è necessario richiedere informativa antimafia alla BDNA. Nella fattispecie, un acquisto di buoni carburante da ENI spa. Grazie

    Comune di Foggia
  4. Buongiorno,
    per i contratti che abbiano una durata pluriennale, scaduta l’informazione o la comunicazione è necessario inserire nuovamente i soggetti in BDNA e quindi ottenere una documentazione valida, oppure si tengono quelle acquisite inizialmente anche se scadute? Come va interpretato a tal proposito il comma 5, art. 86, Codice antimafia che precisa “I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validita’ della predetta documentazione antimafia”? Grazie

    Roberta
    1. Io ne ho sempre chiesta solo una prima della stipula. Poi la tengo buona per tutto quel che viene dopo, io la interpreto così. Ma sono io, non posso dare interpretazioni autentiche…

      FunzionarioAmministrativo

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