Come fare l’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012 parte 2

Come fare l’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012 parte 2

Abbiamo visto in altri articoli in cosa consiste l’adempimento ANAC art. 1 co.32 legge 190-2012.

Abbiamo detto che l’adempimento si divide in due parti, una pubblicazione e una comunicazione, e abbiamo esaminato in particolare quali dati pubblicare sul sito, sotto quale formato, dove e per quanto tempo.

Fatto questo, l’obbligo di legge non è stato ancora soddisfatto per intero. Resta un ultimo sforzo, la “comunicazione” all’ANAC.

Come fare la “comunicazione” all’ANAC

La legge 190 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti devono informare l’Autorità Anticorruzione di avere assolto all’obbligo. L’ANAC, per non essere sommersa da migliaia di comunicazioni aventi le forme e i contenuti più diversi, ha deciso di standardizzare la comunicazione.

In base alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016 infatti le stazioni appaltanti devono inviare un messaggio di posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it (ogni altro indirizzo dell’Autorità non assolve l’obbligo). Questo messaggio deve contenere in allegato il modulo pdf predisposto dall’ANAC e contenente i dati della stazione appaltante e l’indirizzo a cui si trova il file XML. Il modulo pdf è veramente banale, bisogna solo avere l’accortezza di indicare precisamente l’indirizzo del file xml (non quello generico della pagina bandi e contratti!). Consiglio di scaricarsi il pdf ex novo ogni anno perchè il “numero comunicazione” contenuto nel file potrebbe cambiare da un anno all’altro.

Quindi, riassumendo, ogni anno deve essere pubblicato un file diverso a un indirizzo internet diverso che dovrà essere comunicato inviando una diversa PEC contenente il modulo pdf (che deve puntare direttamente al file XML appena pubblicato). Tutto qui.

Cosa succede dopo l’invio della PEC

Inviata la PEC, non c’è altro da fare. L’obbligo è stato assolto e il vostro lavoro è finito. A questo punto però inizia il lavoro dell’ANAC. L’Autorità infatti non si limita a prendere atto di quanto avete dichiarato, ma andrà a verificarlo.

Tra febbraio e marzo di ogni anno, infatti, mediante un programma apposito che procede in automatico, cercherà di collegarsi all’indirizzo che le avete comunicato nel pdf e scaricherà il vostro file. Procederà quindi a controllare che sia veramente un XML e che la sua struttura sia conforme a quella che lei stessa ha stabilito nelle regole tecniche. Non entrerà nel merito dei dati, ma verificherà la forma.

In altre parole, non barate! Se inviate una pec con un indirizzo fasullo o caricate un file non corretto verrete scoperti immediatamente.

Infine, in aprile l’ANAC procederà a pubblicare sul proprio sito a questo indirizzo l’esito dei controlli effettuati. Potrete quindi verificare voi stessi se avete ‘passato l’esame’.

Ricordate che l’art. 1 co.32 della legge 190 prescrive che entro il mese di aprile l’Autorità trasmetta alla Corte dei Conti l’elenco delle stazioni appaltanti che risultano in tutto o in parte inadempienti all’obbligo! Come ho già spiegato in precedenza, fino ad oggi non si è avuta notizia di sanzioni a carico di amministrazioni inadempienti, nè di procedimenti aperti dalla Corte per questo, ma ogni anno pare che l’ANAC prenda sempre più sul serio questo obbligo.

Di conseguenza, datemi retta: pubblicate il file xml e avvisate l’ANAC. In caso di dubbi leggetevi le FAQ dell’Autorità, molto precise e complete.

 

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