L’esito della verifica antimafia

L’esito della verifica antimafia

Abbiamo visto in questi articoli cos’è la documentazione antimafia, come usare la BDNA e in quali casi e per quali soggetti si deve richiedere in riferimento ai contratti d’appalto. Resta da vedere cosa succede una volta effettuata la consultazione della BDNA. La risposta è contenuta nel D.Lgs. 159-2011.

Nel migliore dei casi avremo un esito immediato. Se infatti dalla consultazione della banca dati non emerge nulla a carico dei soggetti per cui abbiamo inoltrato la richiesta, la BDNA rilascerà immediatamente la documentazione liberatoria.

Se invece non viene rilasciata immediatamente, dovremo aspettare. Attenzione: il fatto che non ci venga consegnato all’istante l’esito della richiesta non significa che il soggetto sia oggetto di infiltrazione mafiosa o destinatario di una delle sanzioni interdittive! Significa soltanto che il Prefetto deve effettuare delle verifiche (magari perchè il soggetto non è mai stato censito prima).

In questo caso dovremo armarci di pazienza.

I termini

Gli artt. 88 e 92 del D.Lgs. 159 prescrivono infatti che la “comunicazione” e l'”informazione” antimafia siano rilasciate entro trenta giorni dalla consultazione della BDNA. Questo termine però non sempre viene rispettato.

Qualora abbiamo richiesto una “comunicazione” antimafia, il decreto 159 stabilisce che una volta scaduti i trenta giorni sia possibile procedere alla stipula dei contratti urgenti (o all’emanazione degli atti indicati all’art. 89) anche in assenza della comunicazione. E’ necessario però acquisire un’autocertificazione in cui il soggetto dichiari che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67.

In tal caso, i contratti, contributi, finanziamenti, agevolazioni e le altre erogazioni sono stipulati e/o corrisposti, ma sotto condizione risolutiva. Se non viene rilasciata la liberatoria bensì una comunicazione positiva, le PA dovranno revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti (fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).

L’autocertificazione non può essere chiesta quando è prevista l’informazione antimafia. In tal caso, decorsi i trenta giorni (ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente), le PA possono procedere anche in assenza dell’informazione. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e le PA revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Se risulta un tentativo di infiltrazione mafiosa in un’impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo e l’impresa oggetto dell’infiltrazione non sia la mandataria, può essere sostituita entro trenta giorni dall’esito della richiesta. In questo caso l’interdittiva non si estende alle altre imprese del raggruppamento e il rapporto può proseguire.

La documentazione antimafia interdittiva

Quindi, riassumendo:

  1. di regola dopo la consultazione della BDNA bisognerebbe stare fermi per 30 giorni in attesa dell’esito. Se possibile, è bene aspettare l’esito anche oltre i trenta giorni.
  2. In caso di urgenza o decorsi i trenta giorni si può stipulare (in caso di “comunicazione”, previo rilascio di una autocertificazione), ma i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva. Se viene rilasciata una informazione “interdittiva” o una “comunicazione” non liberatoria, il contratto eventualmente stipulato viene risolto e devono essere pagate le opere già eseguite e rimborsate le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 94 D.Lgs. 159). L’unica eccezione prevista al recesso dal contratto è il caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce -sebbene mafioso- non sia sostituibile in tempi rapidi.
  3. Se l’esito sopraggiunge prima della stipula e attesta la presenza di una delle situazioni di cui all’art 67 o un tentativo di infiltrazione mafiosa, comporta il divieto della stipula del contratto, del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.
  4. Se l’esito è liberatorio, entro i trenta giorni o successivamente, è possibile la stipula (se il contratto è già stato stipulato, viene meno la condizione risolutiva).

 

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4 Comments

  1. Grazie per le informazioni che sono un vademecum utile anche per chi usa già la BDNA.
    A mio avviso vi anche da precisare in merito all’impossibilità di usare la documentazione antimafia, nei termini di validità, anche in altri procedimenti diversi da quelli per il quale è stata acquisita, pur riguardante i medesimi soggetti ( art 86 c. 2 bis Dlgs 159/2011)
    Inoltre è utile sapere che per gli affidamenti infra 150.000 euro la consultazione del casellario ANAC è rilevante anche ai fini di prevenzione antimafia , considerato che consente di avere contezza anche dei provvedimenti interdittivi emessi dalle prefetture in tema di prevenzione antimafia (vedi quanto previsto dall’art. 91, comma 7 bis lett f) del dlgs 159/2011). Questa precisazione è contenuta nella relazione AIR (pag 14) della LG ANAC n. 4
    Purtroppo con la BDNA non pare invece possibile aggregare più contratti per i quali occorra acquisire la documentazione antimafia. E’ un caso particolare: nell’ambito di una procedura di gara espletata da una SUA per conto di più comuni, ove debba essere acquisita la documentazione antimafia riferita a un operatore economico risultato aggiudicatario per 2 comuni, sarebbe utile poter formulare un’unica richiesta “cumulativa” nella BDNA, utilizzando il campo note per indicare i dati dei due comuni per i quali viene richeisto il nulla osta.
    Ciò per facilitare gli enti che altrimenti devono, ciascuno per il proprio contratto, acquisire la documentazione riferita allo stesso operatore.
    Cosa ne pensa?

    Gianna
    1. Giustissime precisazioni. Sulla questione SUA io sarei propensa a fare una sola richiesta antimafia (perchè una volta acquisita la documentazione, nel suo periodo di validità, non è che la richiesta di un altro ente possa portare a un esito diverso; ri-chiederla sarebbe solo un inutile aggravamento del procedimento). La normativa però richiede che il controllo avvenga da parte di chi stipula il contratto, e in tema di antimafia conviene sempre andare coi piedi di piombo. Quindi per scrupolo formale conviene che entrambi la inoltrino, tanto se uno ha già avuto l’esito liberatorio, l’altro lo otterrà immediatamente. Certo che un intervento chiarificatore-semplificatore di ANAC sul tema ci starebbe bene. Magari quando partirà la qualificazione delle stazioni appaltanti ci sarà.

      FunzionarioAmministrativo
  2. Buongiorno,
    se, dopo aver inserito una richiesta in BDNA, la stessa rimane in stato di “istruttoria” per lungo tempo (anche anni), come devo comportarmi?
    Devo reinserire la richiesta in BDNA? Oppure la tengo valida?
    Grazie

    Roberta

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