La verifica del rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili

La verifica del rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili

Tra i controlli che precedono la stipula dei contratti d’appalto la verifica del rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili è quella più varia, perchè dipende da come le diverse Regioni hanno strutturato il servizio, in base al riparto di competenze con lo Stato in questo ambito.

L’adempimento, prescritto dall’art. 80 co.5 del D.Lgs. 50, consiste nel verificare che risponda al vero quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, in sede di gara. L’art. 17 della Legge 68 del 1999 infatti prescrive che l’impresa attesti preventivamente, pena l’esclusione, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Come avviene la verifica

La verifica avviene con modalità diverse a seconda della Regione in cui ha sede l’impresa. Se infatti di regola la verifica avviene inviando una PEC in cui si chiede conferma della dichiarazione dell’Impresa, alcune Regioni hanno predisposto procedure telematiche.

Via via che mi capiterà di effettuare verifiche nelle varie Regioni le aggiungerò in questo articolo. Scrivetemi come avviene nella vostra!

Emilia-Romagna

Si deve inviare una PEC alla sede dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della provincia in cui ha sede l’impresa. L’elenco delle sedi è disponibile a questa pagina.

L’indirizzo PEC a cui scrivere è quasi uguale per tutti, cambiano solo le sigle della provincia: Es: arlavoro.femirato@postacert.regione.emilia-romagna.it ossia con ‘mirato’ dopo la sigla della provincia. Al posto di fe (che sta per Ferrara) si mette la sigla della provincia a cui si spedisce, quindi bo per bologna, mo per modena e così via. Un paio di province usano ancora l’indirizzo generico della pec dell’ufficio per l’impiego , senza ‘mirato’ Es. arlavoro.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alcune province per evitare di dover gestire le molte richieste di verifica preferiscono pubblicare l’elenco delle aziende in regola. Quindi prima di scrivere, controllate sul sito dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della provincia che vi interessa!

Lombardia

La Regione Lombardia ha predisposto una procedura telematica sul portale SINTESI. La procedura di registrazione al sito è illustrata in questo articolo e la procedura di verifica vera e propria in questo articolo. In entrambi i casi viene usato il portale di Milano.

Puglia

La Regione Puglia ha adottato il portale SINTESI, come la Regione Lombardia

Toscana

Si deve inviare una PEC all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (quello della provincia in cui ha sede l’impresa). L’Ispettorato poi la inoltrerà ad ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego), che risponderà sempre via PEC.

Veneto

La Regione Veneto ha predisposto una procedura telematica (GEDI-domanda), che esamino in questo articolo. NB Articolo da aggiornare.

Lazio

Per la regione Lazio bisogna mandare una PEC a Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro GR 4615 – Area Decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” SILD – Servizio Inserimento Lavoro Disabili                                verificheottemperanza.sildcentro@regione.lazio.legalmail.it

allegando tassativamente questo modulo in pdf.

Marche

Anche per le Marche bisogna inoltrare richiesta via PEC – mail all’ufficio di collocamento territoriale competente. Gli indirizzi a cui scrivere sono elencati in questa pagina.

Campania

Anche per la Campania occorre inviare una PEC, in particolare indirizzandola a:         Direzione Generale per l’Istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  Centro Direzionale – Isola A6  Collocamento Obbligatorio: dg.501100@pec.regione.campania.it        collocamentomirato@pec.regione.campania.it

Sardegna

Per controllare le aziende con sede in Sardegna bisogna utilizzare questo portale quindi inviare la richiesta di verifica seguendo la procedura descritta a questo link La risposta arriverà entro 30 giorni.

Liguria

Anche per la Liguria bisogna inoltrare richiesta via PEC – mail all’ufficio di collocamento territoriale competente. Gli indirizzi a cui scrivere sono elencati in questa carta dei servizi.

 

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28 Comments

      1. Buongiorno
        le confermo che per la regione Lazio bisogna mandare una PEC all’ispettorato del Lavoro della provincia interessata (ITL.Roma@pec.ispettorato.gov.it)

        un saluto e complimenti per il sito
        Andrea

        Andrea
  1. Buongiorno,
    In sede di gara un operatore ha dichiarato di essere esonerato dalla legge 68 avendo solo 3 dipendenti. In fase di controllo devo acquisire una certificazione sull’effettiva consistenza dell’organico?
    L’operatore ha sede a Milano e dal portale sintesi, su cui mi sono registrato, non risulta alcun certificato.
    Grazie

    enrico
    1. Non mi sono ancora imbattuta in ditte da controllare su Sintesi che non fossero tenute al rispetto della legge 68. Alcuni enti pubblicano il certificato solo per chi è tenuto, altri anche per chi non è tenuto… provi a contattare direttamente Sintesi.

      FunzionarioAmministrativo
    1. Non saprei eprchè non ho mai dovuto utilizzarne il servizio, ma credo che cercherei o nel sito dell’ispettorato del lavoro del Molise o in quello della Regione.

      FunzionarioAmministrativo
  2. Forse sono off topic ma la verifica di ottemperanza quanto può retroagire nel tempo? Intendo possono richiedere un controllo anche indietro di anni? O hanno un range temporale oltre il quale non possono andare?
    La ringrazio e complimenti per il sito

    Gabriele
  3. Buonasera,
    se l’impresa dichiara nel DGUE di non essere tenuta alla disciplina della legge 68/1999 in quanto impiega meno di 15 unità e tale dato è confermato anche dalla visura camerale relativamente ai dipendendi impiegati nell’anno precedente, è comunque necessario effettuare la verifica presso l’ente regionale competente?

    Salvatore
    1. Un Ispettorato una volta mi ha risposto che “come da Circolare n. 10/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le aziende non soggette agli obblighi della Legge 68/99, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità, non necessita di verifica da parte delle Amministrazioni interessate, in quanto i servizi competenti non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione”. Altri Ispettorati se interpellati rispondono senza citare la circolare che agli atti non hanno nulla…

      FunzionarioAmministrativo
  4. nel caso di società con dipendenti di passaggio da cantiere quindi temporanei e limitati quando la società subentra nell’appalto ad un’altra, come viene svolto dalla direzione lavoro campania il controllo dell’ottemperanza agli obblighi? E’ necessario controllare l’adempienza della cedente? dato che anche i disabili vengono assorbitidalla subentrante?

    PAOLA

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